Il peggioramento della situazione delle vittime secondarie è risarcibile
06 Maggio 2019
IL CASO Un uomo, a seguito delle ferite riportate in un sinistro, riporta postumi accertati da CTU pari al 79%. La sua convivente, poi moglie, si rivolge al Tribunale di Milano per ottenere il risarcimento del danno biologico ma si vede liquidato solo un importo pari a € 22.000,00, corrispondente al mero risarcimento del danno psichico per lo sconvolgimento della vita di coppia patito dalla donna. La Corte territoriale aveva infatti negato l'esistenza dei presupposti per una compensazione risarcitoria del danno parentale, dal momento che l'uomo era comunque in grado di guidare un auto, lavorare e procreare. La donna si rivolge dunque alla Suprema Corte. MOTIVAZIONI NON LOGICHE La Cassazione accoglie il ricorso considerando non logiche le motivazioni riportate dalla Corte territoriale che se da un lato non aveva valutato sufficientemente grave lo sconvolgimento della vita familiare a causa delle ferite riportate dal danneggiato, dall'altro aveva ritenuto che il pregiudizio nella sfera psichica della donna fosse stato completamente ristorato dal riconoscimento del danno biologico. La Corte considera elevata la percentuale riconosciuta dei postumi (79%) e non ritiene bastevole la valutazione fatta dai giudici di merito per la determinazione della sua concreta influenza sull'ambito dinamico-relazionale della donna, poiché si erano limitati a dedurre che il fatto che l'uomo avesse mantenuto la capacità di guidare, procreare e lavorare fosse di per sé bastevole ad eliminare qualsiasi pregiudizio psichico nella sfera della moglie. ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL DANNO PARENTALE La Cassazione ricorda i principi recentemente espressi in tema di accertamento e valutazione del danno parentale con riferimento ad ipotesi di allegazione del peggioramento delle condizioni di salute delle vittime secondarie di incidente, a seguito delle lesioni gravi riportate dal proprio congiunto: «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della rivelazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistica» (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018). PROFILO PROBATORIO La Corte ricorda poi un altro principio di diritto espresso nella recente pronuncia n. 2788/2019 «Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta». I Giudici accolgono il ricorso e rinviano gli atti alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per una nuova analisi della controversia. |