L’AE-R puó avvalersi di un avvocato del libero foro, salva allegazione del potere di rappresentanza
07 Maggio 2019
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933. |