D.L. crescita: lente sulle novità

La Redazione
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07 Maggio 2019

Sono numerose e significative le disposizioni di carattere fiscale contenute nel c.d. decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019. Il D.L. dovrà essere convertito in legge entro fine giugno e in sede di conversione potrebbe subire delle modifiche.

Sono numerose e significative le disposizioni di carattere fiscale contenute nel c.d. decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019. Di seguito sono descritte le principali novità.

Il D.L. dovrà essere convertito in legge entro fine giugno e in sede di conversione potrebbe subire delle modifiche.

IRPEF: regole generali

Art. 8: Sisma bonus

Estese agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a “rischio sismico” 2 e 3 le detrazioni potenziate del 75% e 85% (da calcolare sul prezzo di acquisto dell'immobile) già previste per le zone classificate a “rischio sismico” 1, collegate alla demolizione e ricostruzione di interi edifici (si tratta dei lavori che determinano, rispettivamente, il passaggio a una o due classi di rischio inferiori).

Art. 10: Interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico

In luogo delle corrispondenti detrazioni fiscali, gli aventi diritto possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori, anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi. Correlativamente, a quest'ultimo viene riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al contributo, da utilizzare in compensazione in 5 anni.

IRPEF: impresa

Art. 6: Flat tax e regime forfettario

I contribuenti che applicano il regime forfetario, e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Le ritenute relative alle retribuzioni corrisposte prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.L.), devono essere trattenute sulle retribuzioni corrisposte da agosto 2019, in tre rate mensili di uguale importo, e versate nei termini ordinari. La stessa previsione viene estesa agli esercenti attività d'impresa che, dal 1° gennaio 2020, avendone i requisiti, decideranno di applicare il regime dell'imposta sostitutiva del 20% introdotto dall'art. 1 c. 17-22 L. 145/2018.

Art. 16: Distributori di carburante: credito d'imposta per commissioni riferite a pagamenti elettronici

Il credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite di credito, di debito o prepagate (previsto dall'art. 1 c. 924, 925 e 927 L. 205/2017) spetta solo per le cessioni di carburante (sono escluse tutte le altre transazioni). Se gli esercenti non contabilizzano separatamente le commissioni addebitate per le transazioni diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

IRPEF: lavoro dipendente

Art. 5: Regime degli impatriati

Per chi trasferisce la residenza in Italia a partire dal 2020, vengono introdotte le seguenti novità:

  • incremento dal 50% al 70% della riduzione dell'imponibile (90% se il trasferimento avviene al sud Italia);
  • semplificazioni per l'accesso al regime di favore (riduzione a 2 anni del periodo minimo di residenza all'estero prima del trasferimento in Italia; non più richiesto che si rivesta un ruolo direttivo o che si possegga elevata qualificazione o specializzazione; non più richiesto che l'attività lavorativa sia svolta presso un'impresa residente in Italia);
  • estensione della disciplina agevolata anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa;
  • estensione dell'agevolazione per ulteriori 5 periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi immediatamente precedenti, diventano proprietari di almeno un'abitazione (l'immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà). In entrambe le ipotesi, i redditi concorrono al reddito complessivo per il 50%. Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, l'esenzione sale al 90%. L'accesso ai benefici è consentito anche ai non iscritti all'Aire, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Tale regola vale anche per i non iscritti all'Aire già rientrati entro il 31 dicembre 2019, relativamente ai periodi d'imposta per i quali sono stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o che sono oggetto di controversie pendenti e ai periodi d'imposta ancora accertabili. In ogni caso, non sono rimborsabili le imposte versate in adempimento spontaneo.

Art. 5: Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti residenti all'estero

Per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020 la durata del regime fiscale di favore è:

  • aumentata da 4 a 6 anni;
  • estesa a più anni in presenza delle condizioni seguenti:
    1) se hanno un figlio minorenne o a carico o se, dopo il trasferimento della residenza in Italia o nei 12 mesi precedenti, diventano proprietari di almeno un'abitazione (l'immobile può essere acquistato direttamente dal docente o ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà): 8 anni;
    2) se hanno almeno 2 figli minorenni o a carico: 11 anni;
    3) se hanno almeno 3 figli minorenni o a carico: 13 anni.

L'accesso ai benefici è consentito anche ai docenti e ai ricercatori non iscritti all'Aire, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 5 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Tale regola vale anche per i docenti e i ricercatori non iscritti all'Aire già rientrati entro il 31 dicembre 2019, relativamente ai periodi d'imposta per i quali sono stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o che sono oggetto di controversie pendenti e ai periodi d'imposta ancora accertabili. In ogni caso, non sono rimborsabili le imposte versate in adempimento spontaneo.

IRPEF: lavoro autonomo

Art. 3: Deducibilità IMU

Aumenta la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali (già innalzata dall'ultima legge di bilancio): si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito, l'IMU è deducibile nella misura del:
a) 50% per il 2019;
b) 60% per il 2020 e 2021;
c) 70% a partire dal 2022.

Art. 1: Super ammortamento

Viene reintrodotto il super ammortamento (costo di acquisizione maggiorato del 30%) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero, se ordine e pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione avvengono entro il 31/12/2019, entro il 30 giugno 2020. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Art. 6: Flat tax e regime forfettario

I contribuenti che applicano il regime forfetario, e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Le ritenute relative alle retribuzioni corrisposte prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del DL), devono essere trattenute sulle retribuzioni corrisposte da agosto 2019, in tre rate mensili di uguale importo, e versate nei termini ordinari. La stessa previsione viene estesa agli esercenti attività d'impresa che, dal 1° gennaio 2020, avendone i requisiti, decideranno di applicare il regime dell'imposta sostitutiva del 20% introdotto dall'art. 1 c. 17-22 L. 145/2018.

IRES: società di capitali

Art. 1: Super ammortamento

Viene reintrodotto il super ammortamento (costo di acquisizione maggiorato del 30%) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero, se ordine e pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione avvengono entro il 31/12/2019, entro il 30 giugno 2020. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Art. 2: Revisione della mini IRES

Introdotta dalla legge di bilancio 2019, viene sostituita da un nuovo regime di favore consistente nell'applicazione dell'aliquota IRES agevolata sugli utili reinvestiti pari al:
- 22,5% per il 2019;
- al 21,5% per il 2020;
- al 21% per il 2021;
- al 20,5% dal 2022.

Art. 3: Deducibilità IMU

Aumenta la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali (già innalzata dall'ultima legge di bilancio): si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito l'IMU relativa a tali immobili è deducibile nella misura del:
- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti “solari”);
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e 2021 per i contribuenti “solari”);
- 70% a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti “solari”).

Art. 4: Patent box

Per rendere più semplice e veloce l'applicazione del regime, si prevede la possibilità per i contribuenti interessati di usufruire dell'agevolazione direttamente in dichiarazione, superando l'attuale procedura che prevede, in determinati casi, la presentazione di un'apposita istanza all'AE finalizzata alla preventiva determinazione dell'ammontare del benefico (ruling).

Art. 9: Strumenti finanziari convertibili

I maggiori o minori oneri che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che regolano alcune tipologie di strumenti finanziari (diversi da azioni e titoli similari) aventi determinate caratteristiche (dettagliatamente indicate dalla norma), e suscettibili di conversione in azioni, non concorrono, a fini IRES e IRAP, alla formazione del reddito imponibile degli emittenti.

II.RR.: Principali agevolazioni

Art. 49: Credito d'imposta per fiere internazionali

Alle PMI italiane, esistenti al 1° gennaio 2019, è riconosciuto, per il 2019 (periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019), un credito d'imposta, pari al 30% di determinate spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, fino ad un massimo di € 60.000. Il credito è riconosciuto, in base alla regola de minimis, fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato (pari a € 5 milioni per il 2020). Con decreto del Mise dovranno essere stabilite le relative disposizioni applicative.

IVA

Art. 12 Fatturazione elettronica con San Marino

Viene introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica anche nell'ambito degli scambi commerciali tra Italia e San Marino.

Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Art. 7: Incentivi per l'edilizia

Fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, demoliscono o ricostruiscono gli immobili (anche con variazione volumetrica) oppure li vendono, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (€ 200). In caso di mancato rispetto delle condizioni sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria e in aggiunta una sanzione del 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

Definizione agevolata

Art. 15: Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Viene introdotta la possibilità per gli enti territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni) di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale, con l'esclusione del pagamento delle sanzioni.