Codice Civile art. 1468 - Contratto con obbligazioni di una sola parte.

Cesare Taraschi

Contratto con obbligazioni di una sola parte.

[I]. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni [1333], questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.

Inquadramento

Il fondamento della norma risiede nell'esigenza di evitare, a chi si è obbligato ad una prestazione senza riceverne un'altra in corrispettivo, di subire il sopravvenuto aggravio della prestazione dovuta. In particolare, nei contratti con obbligazioni assunte da una sola parte, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione non giustifica la risoluzione del contratto, ma legittima la parte obbligata a richiedere una riduzione ad equità. Il rimedio risolutorio non può avere luogo poiché dalla sua applicazione conseguirebbe un risultato sproporzionato rispetto alle esigenze di tutela del debitore, che ha comunque interesse a rimanere vincolato al contratto, sebbene a condizioni eque, e rispetto all'aspettativa economica del creditore, che non vuole sacrificare la propria aspettativa creditoria, anche a costo di subire un'equa riduzione (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, 885; Bianca, 1994, 401; Sacco, in Tr. Vas., 1975, 985). Pertanto, la parte obbligata può richiedere la riduzione della sua prestazione ovvero una modifica delle modalità esecutive.

La tesi che riconosce l'eccessiva onerosità nello squilibrio risultante dalla comparazione dinamica del sinallagma tra le prestazioni al momento della stipulazione del contratto e al momento dell'adempimento, nella prospettiva di garantire una ricostruzione sistematica unitaria, ritiene che anche la norma in questione si riferisca a contratti con prestazioni corrispettive, sia pure con obbligazioni in senso tecnico gravanti su una sola parte — c.d. contratti unilaterali onerosi — (Boselli, 334). In senso diverso, altra opinione riconosce che l'art. 1468 c.c. configura un concetto di onerosità dipendente da fattori diversi, relativi all'obbligazione in sé considerata, e si riferisce pertanto ai soli contratti unilaterali gratuiti (Mirabelli, 662; Bianca, 1994, 401). Sicché, in questa ipotesi, l'eccessiva onerosità deve essere valutata raffrontando il valore originario della prestazione con quello che essa assume al momento dell'adempimento (Tartaglia, 173). Secondo un'ulteriore tesi, la risoluzione per eccessiva onerosità può riguardare anche i contratti con obbligazioni di una sola parte, purché ciò non arrechi alcun pregiudizio alla parte che deve ricevere la prestazione. Viceversa, quando un contratto a prestazioni corrispettive è stato già eseguito per intero da una sola parte, la sua risolubilità andrebbe esclusa e si dovrebbe applicare l'art. 1468 c.c. (Sacco, De Nova, in Tr. Res., 1988, 536). Pertanto, la norma si riferirebbe in genere ai contratti unilaterali, siano essi onerosi o gratuiti (Sacco, cit., 984). Qualora le parti non raggiungano un accordo in ordine all'an o al quomodo della riconduzione ad equità, l'obbligato vanta un diritto potestativo alla riduzione che si esercita mediante domanda giudiziale, cui consegue in caso di accoglimento una sentenza costitutiva di riduzione della prestazione o di modifica delle modalità di esecuzione della stessa (Bianca, 1994, 401)

Il campo applicativo

Qualora si ritenga che la norma si riferisca ai contratti con obbligazioni a carico del solo proponente regolati dall'art. 1333 c.c., ne consegue l'applicabilità del rimedio della riduzione ad equità ivi previsto alla donazione, alla promessa del fatto altrui a titolo gratuito, alla promessa unilaterale e all'accordo tra delegato e creditore (Sacco, cit., 985). Si ritiene che il diritto potestativo ivi riconosciuto si possa applicare anche alla fideiussione, quale contratto unilaterale solitamente gratuito, fatta eccezione per le ipotesi in cui sia contemplato un corrispettivo, in cui potrà semmai attivarsi il rimedio risolutorio (Scalfi, Risoluzione del contratto, in Enc. giur., Roma, 1991, 16). Ancora, si sostiene che la norma si applichi al mutuo gratuito, ma non anche al mutuo oneroso (Giampiccolo, Mutuo, in Enc. dir., 1977, 451).

Secondo la giurisprudenza, la norma trova applicazione al patto d'opzione, prima che sia accettata la proposta irrevocabile di cui all'art. 1331 c.c.; successivamente all'accettazione, perfezionandosi un contratto sinallagmatico, si ricade nella disciplina dell'art. 1467 c.c. (Cass. II, n. 436/1982; Cass. n. 671/1954). Alla clausola penale prevista, sia pure a carico di una sola delle parti, in un contratto a prestazioni corrispettive non è riferibile in alcun modo la disciplina della sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione dovuta in dipendenza di contratto dal quale sorgono obbligazioni a carico di uno solo dei contraenti, di cui all'art. 1468 c.c. (Cass. II, n. 4141/1983). Si è escluso che il rimedio possa applicarsi al contratto di mutuo indicizzato all'Ecu, il quale ha natura non commutativa ma aleatoria, sicché non è soggetto, nell'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta, agli istituti della risoluzione e della riconduzione ad equità (Cass. III, n. 16568/2002; Trib. Pescara 24 gennaio 1997; Trib. Torino 15 ottobre 1996). La norma non riguarda le obbligazioni derivanti da un atto mortis causa (Cass. n. 3597/1955)..

Bibliografia

Auletta, La risoluzione per inadempimento, Milano, 1942; Belfiore, voce Risoluzione del contratto per inadempimento, in Enc. dir., Milano, 1988; Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1.2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1990; Boselli, voce Eccessiva onerosità, in Nss. D.I., Torino, 1960; Busnelli, voce Clausola risolutiva espressa, in Enc. dir., Milano, 1960; Dalmartello, voce Risoluzione del contratto, in Nss. D.I., Torino, 1969; Grasso, Eccezione di inadempimento e risoluzione del contratto, Napoli, 1973; Mirabelli, in Comm. Utet, 1984; Mosco, La risoluzione del contratto per inadempimento, Napoli, 1950; Natoli, voce Diffida ad adempiere, in Enc. dir., Milano, 1964; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, rist. 1989; Smiroldo, Profili della risoluzione per inadempimento, Milano, 1982; Tartaglia, voce Onerosità eccessiva, in Enc. dir., Milano, 1980; Terranova, L'eccessiva onerosità nei contratti, in Comm. Scialoja, 1995

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