Codice Civile art. 1586 - Pretese da parte di terzi.

Francesco Agnino

Pretese da parte di terzi.

[I]. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.

[II]. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto a assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi [108 c.p.c.].

Inquadramento

La norma si spiega considerando che la legittimazione passiva in un eventuale giudizio intrapreso da terzi per far valere le proprie pretese spetta al locatore del bene e non al conduttore. Il locatore, però, deve essere messo in grado di difendersi al meglio.

Profili processuali

Nella controversia promossa per il rilascio d'immobile, nei confronti di chi si assuma occuparlo senza titolo, la circostanza che il convenuto, allegando un rapporto di locazione con un terzo, indichi il nome del locatore, non può implicarne l'estromissione, con la prosecuzione della causa contro detto locatore, secondo la previsione dell'art. 1586, comma 2, qualora l'attore neghi la sussistenza di quel rapporto di locazione, atteso che permane in tal caso la legittimazione passiva del convenuto stesso rispetto all'oggetto della lite (Cass. n. 2068/1986).

In particolare, la norma dell'art. 1586 riguarda l'ipotesi del terzo che agisca in via giudiziale contro il conduttore, vantando un diritto sulla cosa locata a costui, prevenendo in tal caso la laudatio auctoris. Al contrario, il conduttore è passivamente legittimato per le azioni nei suoi confronti proposte, allorché si basino su di una sua personale responsabilità per fatto illecito, lesivo del diritto di un proprietario confinante rispetto al bene locato (Cass. n. 162/1969).

Inoltre, l'assegnatario di un alloggio dell'istituto case popolari, fino al momento dell'attribuzione della proprietà, ha l'identica posizione del conduttore e, pertanto, mentre di fronte ad Atti di molestia che precludano o, comunque, incidano sull'uso o sul godimento dello immobile assegnatogli e legittimato ad agire contro il terzo; qualora, invece, la molestia si sostanzi nella pretesa di diritti sulla cosa, ha la legittimazione a resistere al terzo che agisca in via giudiziaria, ma non e legittimato ad agire nei confronti del terzo molestante e deve dare pronto avviso della molestia al locatore (Cass. n. 5607/1979).

Bibliografia

Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso, Di Marzio, Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro, Calvo, Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano, 2014; Gabrielli, Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

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