Codice Civile art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore (1).

Caterina Costabile

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (1).

[I]. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili [1203].

[II]. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, (2) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (3).

[III]. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione [1589].

[IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(1) La Corte cost., con sentenza 18 luglio 1991, n. 356 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico».

(2) L'art. 91, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole «dagli affiliati,». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

(3) La Corte cost., con sentenza 21 maggio 1975, n. 117 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato».

Inquadramento

La norma in commento prevede a favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità la surroga nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità.

La ratio della previsione — che costituisce espressione tipica del principio indennitario — risiede nella circostanza che ogni qual volta vi è un terzo il quale deve rispondere (ex delictu e ex contractu) nei confronti dell'assicurato del danno da costui subito, se l'assicurato conservasse, pur dopo aver incassato l'indennità, il diritto di agire contro il terzo, potrebbe ricevere e talvolta riceverebbe (anche se a titolo diverso) un doppio risarcimento del medesimo danno (Cass. III, n. 18050/2019; Cass. III, n. 16580/2019; Cass. III, n. 13233/2014), sicché l'evento sfavorevole si trasformerebbe per lui, grazie all'assicurazione, in un evento favorevole (Donati, 465).

Risulta controversa la riconducibilità della surroga ex art. 1916 allo schema della surrogazione legale.

Inoltre, mentre in dottrina è discussa l'automaticità del diritto di surrogazione in capo all'assicuratore per effetto del solo pagamento dell'indennità (Donati — Volpe Putzolu, 162), la giurisprudenza si è da tempo attestata sul principio secondo cui il pagamento non è di per sé sufficiente a far maturare il diritto, occorrendo anche la comunicazione al terzo dell'intenzione di sostituirsi nella posizione dell'assicurato (Cass. II, n. 18016/2018; Cass. III, n. 24806/2005; Cass. III, n. 12101/2003).

Il terzo comma della norma prevede l'obbligo dell'assicurato, che abbia pregiudicato il diritto di surroga dell'assicuratore, di risarcire il danno a questi cagionato.

L'art. 1916, ult. co., onde eliminare i numerosi dubbi sorti in dottrina ed in giurisprudenza vigente il codice di commercio abrogato, ha espressamente esteso l'applicabilità della norma in esame anche alle assicurazioni contro gli infortuni. Ne restano invece sempre escluse quelle sulla vita.

La S.C. ha chiarito che l'assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima d'un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916 non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. di quello (Cass. III, n. 20740/2016).

Qualificazione giuridica

In dottrina, nonostante la lettera della norma che parla espressamente di «surrogazione» e di «diritto di surrogazione», è controversa la riconducibilità della surroga dell'assicuratore allo schema della surrogazione legale, negata da alcuni autori sul presupposto che, in virtù del contratto, il debito che l'assicuratore paga versando l'indennità all'assicurato non può configurarsi come un debito altrui bensì come debito proprio.

Inoltre, il diritto di credito nel quale l'assicuratore subentra verso terzi è diverso da quello che ha estinto verso l'assicurato.

Tra le tesi contrarie a ricondurre la fattispecie nell'alveo della surrogazione, va in particolare considerata quella che ravvisa nell'ipotesi individuata dalla norma un trasferimento all'assicuratore del diritto di credito spettante all'assicurato contro i terzi danneggiati, secondo uno schema più vicino alla cessione del credito che non alla surrogazione (Buttaro, 515). Ne deriva che la successione dell'assicuratore non si compie in modo automatico, ma solo a seguito della dichiarazione di volersi surrogare contro il terzo per una somma pari all'ammontare dell'indennizzo versato (Donati, 472).

Detta impostazione risulta accolta dalla giurisprudenza che ha in più occasioni rimarcato che il trasferimento del diritto al risarcimento del danno dall'assicurato all'assicuratore, che eserciti le azioni nascenti dall'art. 1916, non ha luogo sulla base di una surrogazione in senso tecnico, bensì di una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito (Cass. III, n. 14980/2022), la quale opera, conformemente ai principi che regolano la cessione del credito, quando l'assicuratore comunichi al terzo responsabile l'avvenuto pagamento della indennità e manifesti la volontà di avvalersi della surroga (Cass. III, n. 18304/2015; Cass. S.U., n. 8620/2015).

Da tale qualificazione consegue, peraltro, che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato (Cass. III, n. 6320/2019; Cass. III, n. 4347/2009).

Assicurazioni sociali

La S.C. ha evidenziato che il principio fissato dall'art. 1916, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali — ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro — i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi dell'indicato subingresso dell'assicuratore basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga (Cass. III, n. 15022/2005; Cass. III, n. 8527/2004).

Ciò comporta, da un lato, che il danneggiato perda la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l'ente gestore dell'assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare e, dall'altro, che per quella stessa «parte di risarcimento» subentra nell'azione l'ente assicuratore sociale.

In tale contesto l'istituto della surroga va qualificato come peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, successione che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge e abbia manifestato la volontà di avvalersi della surroga (Cass. S.U., n. 8620/2015).

Nella relativa azione non viene, pertanto, in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma unicamente la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o in sua vece l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato (Cass. III, n. 6797/2003).

La surrogazione dell'ente erogatore di prestazioni previdenziali nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile presuppone, in primo luogo, l'effettiva esistenza di tali diritti al momento della surrogazione, e in ogni caso postula che l'indennizzo previdenziale sia finalizzato al ristoro delle medesime voci di danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria (Cass. III, n. 15870/2019).

La S.C. ha rimarcato che l'Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (che non vengono più in rilievo nel presente giudizio), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss. d.P.R. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916: a tal fine, non rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta (Cass. VI, n. 3296/2018).

Con la surrogazione ex art. 1916 l'Inail agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo (Cass. VI, n. 11324/2019. Nel caso di specie la S.C. ha qualificato come azione in surrogazione quella proposta dall'Inail contro il datore di lavoro il cui dipendente aveva provocato un infortunio ad un lavoratore di altra società).

Ipotesi di esclusione

Vi sono ipotesi nelle quali la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante è espressamente esclusa per legge, e cioè quando il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti e da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

A tali ipotesi, a seguito della sentenza Corte cost. n. 117/1975, deve aggiungersi quella in cui il danno è stato causato dal coniuge.

La dottrina individua la ragione di queste esclusioni nella circostanza che diversamente il danno verrebbe sopportato dallo stesso assicurato o che comunque si deve presumere che l'assicurato non avrebbe agito contro queste persone (Buttaro, ult. cit.; Donati, 474).

La S.C. ha, inoltre, chiarito che il diritto di surroga dell'INAIL non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa ma può avere ad oggetto solo le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, ciò in quanto le somme corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie non possono essere indennizzate in sede previdenziale (Cass. civ. III, n. 13393/2018).

Profili processuali

La surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 e fino a concorrenza dell'indennità pagata, comporta, entro tale limite, l'estromissione dal rapporto dell'assicurato ed il trasferimento della legittimazione attiva, con la conseguenza che, nella controversia promossa dall'assicuratore medesimo contro detto terzo in forza di quella surrogazione, non insorge necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicurato. Resta, tuttavia, ferma la facoltà del convenuto di opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi di esso assicurato-danneggiato, nonché la facoltà di quest'ultimo di esperire autonoma azione risarcitoria per il danno eccedente l'indennità riscossa (Cass. S.U., n. 2639/1987).

La S.C. ha inoltre chiarito che l'assicuratore, convenuto in giudizio dall'assicurato per il pagamento dell'indennità assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità, chiamando in causa il terzo responsabile (o anche corresponsabile) del danno, al fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all'assicurato a titolo di indennità (Cass. I, n. 19318/2018).

Ai fini della surroga l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito. Tuttavia, il terzo responsabile, nei cui confronti ha agito l'assicuratore, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso è necessario che l'assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato (Cass. III, n. 20901/2013).

Da ultimo la S.C. ha rilevato che nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio (Cass. III, n.21218/2022).

Concorso di colpa dell'assicurato

La surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato danneggiato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza dell'indennità pagata, trova esclusivo limite nella somma che il terzo debba, in concreto, per il risarcimento del danneggiato. Ne consegue che l'eventuale concorso di colpa di quest'ultimo rileva solo in quanto riduce l'ammontare di quella somma, ma non può portare alcuna riduzione proporzionale del diritto dell'assicuratore.

L'assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell'art. 1916, nei diritti dell'assicurato-danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa la quale non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (Cass. III, n. 9002/2022; Cass. III, n. 18181/2010; Cass. III, n. 4020/2006).

La S.C. ha, inoltre, recentemente chiarito che il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altra; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero questi agisca in surrogazione; e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato (Cass. VI, n. 1834/2018).

Pregiudizio arrecato dall'assicurato al diritto di surroga dell'assicuratore

Il terzo comma della norma in commento prevede l'obbligo dell'assicurato, che abbia pregiudicato il diritto di surroga dell'assicuratore, di risarcire il danno a questi cagionato. Da tale previsione si deduce l'esistenza di un obbligo dell'assicurato di non pregiudicare il diritto di surroga dell'assicuratore con azioni od omissioni rispetto alla propria posizione verso il danneggiante.

La S.C. ha chiarito che l'art. 1916, comma 3, non comporta la perdita del diritto all'indennizzo dovuto in caso di violazione dell'obbligo dell'assicurato di non pregiudicare i diritti dell'assicuratore verso il terzo responsabile, atteso che siffatta conseguenza è estranea alla previsione della norma menzionata che si limita a sancire una responsabilità risarcitoria a carico dell'assicurato (Cass. sez. lav., n. 347/1998).

Detto obbligo permane anche dopo la successione dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato nei confronti del terzo e sino a che il diritto di surrogazione stesso non possa essere più pregiudicato (Cass. I, n. 7057/1992).

L'assicuratore, il quale eccepisca, per paralizzare la pretesa dell'assicurato di pagamento dell'indennizzo, la responsabilità di questi, ai sensi dell'art. 1916, comma 3, per pregiudizio arrecato alla sua facoltà di surrogazione a causa del mancato esercizio del diritto verso terzi, ha l'onere di dedurre e dimostrare l'effettiva sussistenza di un credito risarcitorio verso terzi, suscettibile di menomazione per colpevole inerzia del titolare (Cass. I, n. 2322/1990).

Bibliografia

Angeloni, voce Assicurazione della responsabilità civile, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Antonucci, L'assicurazione tra impresa e contratto, Bari, 1994; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; De Strobel, Ogliari, L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private, VI, Milano, 2008; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati, Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; Fanelli, Assicurazione contro i danni, in Enc. giur., III, Roma, 1988; Fanelli, Le Assicurazioni, Milano, 1973; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012.

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