Sì all’impugnazione della pronuncia di primo grado in assenza di motivazione sulla compensazione delle spese
08 Maggio 2019
Ho ottenuto una sentenza di primo grado totalmente favorevole e, ciononostante, la Commissione ha compensato le spese di lite, stante la “natura della controversia”. Posso proporre appello solamente per censurare la sentenza in tale parte?
L'articolo 10, comma 1, lettera b), n. 10 della Legge n. 23/2014 ha demandato al legislatore delegato l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini della condanna al rimborso delle spese del giudizio. In attuazione del predetto mandato, l'art. 9, comma 1, lettera f) del decreto di riforma ha modificato l'art. 15 del Decreto n. 546/1992 in materia di spese di giudizio.
In particolare, è stato ribadito il principio secondo cui le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, mentre la possibilità per la commissione tributaria di compensare in tutto o in parte le medesime spese - traslata al comma 2 della norma in esame – è consentita solo “in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate”. In altri termini, in ossequio alla tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, la regola generale deve essere che “la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali” (Cass. Civ., 21 gennaio 2015, n. 930).
Al fine di porre le spese a carico della parte soccombente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il soccombente deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità per cui, obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi” (Cass., sent. n. 373 del 13 gennaio 2015). In deroga alla predetta regola generale, il giudice può disporre la compensazione delle spese del giudizio qualora alternativamente:
La nozione di soccombenza reciproca, come precisato dalla Suprema Corte, “sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata un unico capo (così Cass. ord. n. 22381/09 e n. 21684/13)” (Cass., n. 19520 del 30 settembre 2015). Posto che nella fattispecie in esame non si verte nel caso di soccombenza né totale, né reciproca, occorre puntare l'attenzione sulla sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, in base alla legge, legittimano la compensazione delle spese di giudizio. In ordine alla sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni”, la Corte di Cassazione ha chiarito che gli elementi apprezzati dal giudice di merito a sostegno del decisum devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., sent. n. 14546 del 13 luglio 2015; Id., sent. n. 16037 dell'11 luglio 2014) e devono essere soppesati “alla luce degli imposti criteri della gravità (in relazione alle ripercussioni sull'esito del processo o sul suo svolgimento) ed eccezionalità (che, diversamente, rimanda ad una situazione tutt'altro che ordinaria in quanto caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari)” (Cass., sent. n. 18276 del 17 settembre 2015).
Non può, pertanto, ritenersi soddisfatto l'obbligo motivazionale quando il giudice abbia compensato le spese “per motivi di equità”, non altrimenti specificati (Cass., n. 14546 del 13 luglio 2015; Id., sent. n. 21521 del 20 ottobre 2010), né quando le argomentazioni del decidente si riferiscono genericamente alla “peculiarità” della vicenda o alla “qualità delle parti” o anche alla “natura della controversia” (cfr. anche Cass. sent. n. 18276 del 17 settembre 2015).
Ciò in quanto sono circostanze, queste che, in sè, non giustificano la deroga al principio della soccombenza in quanto sono comuni alla maggior parte delle controversie trattate e non costituiscono, quindi, in assenza di ulteriori specificazioni, elementi idonei a fondare la compensazione, risolvendosi invero in una mera formula di stile espressa, oltretutto, in modo tautologico (in tal senso, Cass., sent. n. 9186 del 13 aprile 2018; Id., sent. n. 24622 del 19 ottobre 2017). Stante quanto innanzi, essendosi la Commissione limitata a giustificare la compensazione delle spese avuta considerazione della “natura della controversia”, utilizzando una formula generica, senza aver riguardo a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, ne consegue che la decisione di primo grado possa essere impugnata per far valere il difetto di motivazione sul punto. |