Adesione agevolata ed estinzione “ex lege” del processo

Sabrina Apa
09 Maggio 2019

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto...

Il caso. L'INPS aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma di rigetto dell'appello proposto dallo stesso nei confronti di Enel s.p.a. ed ENEL TRADE s.p.a, contro la deciosione del Tribunale che, nel giudizio di opposizione alla cartella avente ad oggetto il pagamento di somme derivanti omissioni contributive, aveva dichiarato l'insussistenza delle pretese contributive azionate dall'INPS in ragione dell'applicabilità del d.l. n. 112 del 2008, art. 20, conv. in l. n. 133 del 2008, con riferimento, non solo all'esonero della contribuzione per malattia, trattandosi di datore di lavoro che ha corrisposto il relativo trattamento con esonero dell'INPS dal relativo obbligo, ma anche in via analogica con riferimento all'esonero dalla contribuzione di maternità non previsto testualmente.

La Corte territoriale aveva ritenuto, con riferimento all'obbligo della società opponente per il periodo antecedente al gennaio 2009, appartenente al gruppo E.N.E.L. S.p.A., che la l. n. 138 del 1943, art. 6, che esonera l'INPS dal pagamento dell'indennità di malattia quando il datore di lavoro è tenuto, in base a contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante la malattia del dipendente, fosse applicabile anche all'indennità di maternità, con la conseguente insussistenza dell'obbligo di versamento della relativa contribuzione all'INPS.

In vista dell'adunanza camerale, Enel s.p.a. ed ENEL TRADE s.p.a. avevano depositato memoria evidenziando di aver presentato, quanto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, richiesta di definizione agevolata, mentre quanto alla cartella opposta da ENEL TRADE s.p.a. non era stata chiesta definizione agevolata perché già interamente pagata.

Le società chiedevano pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto riconoscimento del debito.

Adesione agevolata ed estinzione ex lege del processo. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

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