Patrocinio a spese dello Stato: la parte patrocinata che perde può fare appello, ma occorre una nuova istanza

Redazione scientifica
09 Maggio 2019

Il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si riferisca ad un grado di giudizio non può automaticamente estendere i suoi effetti alla successiva fase, diventa pertanto necessario, in caso di soccombenza della parte ammessa, proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio.

Il caso. Il presidente delegato della Corte d'appello di Milano rigettava l'opposizione proposta da un avvocato contro il provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività difensiva prestata in favore della sua cliente, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rimasta soccombente nel giudizio di primo grado.

L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato di cui al d.P.R. n. 115/2002 e contestando in particolare l'affermazione secondo cui l'art. 120 circoscriverebbe l'operatività dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato in fase di impugnazione al solo caso in cui la parte ammessa al beneficio sia risultata vincitrice nel precedente grado di giudizio.

Patrocinio a spese dello Stato. A parere del Collegio la disposizione in esame non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di consentire alla sola parte risultata vincitrice in primo grado di poter beneficiare del beneficio di cui si tratta.

La parte ammessa soccombente deve proporre nuova istanza. Al contrario, si deve ritenere che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che intenda impugnare la sentenza a sé sfavorevole deve potersi giovare dell'istituto, sempre che ricorrano le condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio in questione con riferimento al giudizio di impugnazione. Poiché il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si riferisca ad un grado di giudizio non può automaticamente estendere i suoi effetti alla successiva fase, diventa necessario, in caso di soccombenza della parte ammessa, proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio.

Nel caso in esame, osservano i Giudici, la parte già ammessa al patrocinio a spese dello stato e risultata soccombente in primo grado, aveva presentato nuova istanza di ammissione ai fini dell'esperimento dell'impugnazione, che era stata accolta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano. Sussistono, pertanto, i requisiti per fare luogo alla liquidazione del compenso al difensore.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso.

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