Azione per l’indennizzo INAIL: fino a quando rimane sospesa la prescrizione?

09 Maggio 2019

La prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste a carico dell'INAIL resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto.

Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso contro l'INAIL per il riconoscimento del diritto dell'assicurato a percepire le prestazioni dovute per legge dall'istituto in relazione alla riscontrata malattia professionale (sindrome del tunnel carpale). L'INAIL si costituiva eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione triennale dell'azione ai sensi dell'art. 112, d.P.R. n. 1124/1965 e contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa.

All'esito dei due gradi di giudizio, il giudice di merito, accertata un'invalidità dell'8%, condannava l'Istituto a corrispondere l'indennizzo per il danno biologico, disattendendo l'eccezione di prescrizione. In particolare, la Corte territoriale, dato atto della sequenza cronologica delle richieste e dei provvedimenti adottati nel procedimento amministrativo, escludeva che fosse spirato il termine prescrizionale, osservando che questo non poteva decorrere nel corso degli approfonditi accertamenti amministrativi: per effetto dell'opposizione proposta avverso il rigetto disposto dall'INAIL, la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 111, d.P.R. n. 1124/1965 era proseguita anche dopo il decorso del termine di centocinquanta giorni previsto per la liquidazione in via amministrativa della prestazione e si era protratta fino al completo esaurimento della fase precontenziosa.

Contro la decisione di merito, l'INAIL ha presentato ricorso per cassazione. Considerato il contrasto giurisprudenziale esistente sulla durata della sospensione del termine prescrizionale di cui al citato art. 111, la questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite.

Il contrasto giurisprudenziale sulla sospensione della prescrizione. La pronuncia in commento ricorda l'orientamento secondo cui la sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali opera, ai sensi del terzo comma del citato art. 111, limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti dall'art. 104 per la liquidazione amministrativa delle indennità o di duecentodieci giorni previsto dall'art. 83 del medesimo testo unico. La mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro tali termini comporta l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della causa di sospensione della prescrizione (Cass. civ., n. 211/2015, n. 598/2016 e n. 14054/2018). L'interesse dell'assicurato al prolungamento del termine di sospensione, fino a ricomprendervi tutto l'iter amministrativo che si prolunghi oltre i termini fissati, sarebbe recessivo rispetto all'interesse generale alla sollecita definizione del procedimento.

In altre sentenze, invece, si è ritenuto che il termine prescrizionale, interrotto dalla presentazione della domanda amministrativa, cominci nuovamente a decorrere solo con la definizione del procedimento amministrativo di liquidazione (ex multis, Cass. civ., n. 15733/2013).

La soluzione delle Sezioni Unite. La pronuncia in commento stabilisce che si debba dare continuità al secondo orientamento.

L'art. 111 del d.P.R. n. 1124/1965, in un'ottica sollecitatoria ma non obbligatoria per l'assicurato, attribuisce una mera facoltà di agire in giudizio a fronte del protratto inadempimento dell'amministrazione. Facoltà e non obbligo che, dunque, rimette all'interessato la scelta di attendere il compimento della liquidazione amministrativa o piuttosto sollecitare un accertamento giudiziario della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

La disposizione deve essere letta tenendo conto del fatto che il sistema di tutela tracciato dal d.P.R. n. 1124/1965 è in sé completo e autosufficiente e si fonda su un principio generale che è quello di privilegiare la definizione amministrativa, anche contenziosa del procedimento di riconoscimento e liquidazione delle prestazioni da esso previste, non senza salvaguardare l'interesse dell'assicurato ad ottenere in tempi ragionevoli il riconoscimento del suo diritto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 111, comma 2, d.P.R. n. 1124/1965, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste a carico dell'INAIL resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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