Utente dell’ufficio comunale apostrofa il responsabile e lo denigra sulla pagina Facebook del Comune: condannato
10 Maggio 2019
IL CASO Il responsabile dell'ufficio Anagrafe di un Comune lomellino conveniva in giudizio un utente per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito per i fatti accaduti nel locale dell'ufficio da lui diretto e per la pubblicazione delle offese tramite il social network Facebook sulla pagina del Comune. Chiedeva la condanna da quantificarsi in via equitativa.
DIVERGENZE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE In particolare emergeva che un tale si presentava allo sportello dell'ufficio per chiedere il rilascio di un nuovo documento d'identità, avendo smarrito in Spagna il suo e presentando copia della relativa denuncia di smarrimento in spagnolo. Veniva obiettato che per procedere era necessaria analoga denuncia di smarrimento del documento anche davanti all'autorità italiana. L'utente però insisteva asserendo di essersi recato dai Carabinieri in Italia e di aver da loro appreso la validità della denuncia già presentata all'estero. Protraendosi la discussione allo sportello, interveniva il responsabile che chiamava al telefono i Carabinieri per appurare la fondatezza di quanto asserito. Al contrario, però, i Carabinieri confermavano la tesi della necessità di nuova denuncia in Italia, ai fini del rilascio del nuovo documento. A un certo punto l'utente si rivolgeva direttamente al responsabile e lo apostrofava con il termine «maleducato», aggiungendo che non conosceva la legge e che avrebbe dovuto imparare la normativa. Invitato, dunque, ad allontanarsi dagli sportelli perché la condotta stava provocando ritardi nell'erogazione dei servizi al pubblico, il direttore esortava l'utente a recarsi dai Carabinieri e a tornare presso l'ufficio. L'utente così faceva e il documento veniva rilasciato.
OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE La condotta tenuta dall'utente integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale perché, all'interno degli uffici comunali, offendeva l'onore e il decoro del responsabile, pubblico ufficiale, mentre compiva un atto del proprio ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni e all'interno dei locali comunali. Le espressioni ingiuriose venivano udite dai presenti e dai colleghi in servizio. Bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione, pertanto, è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti; questa potenzialità, infatti, costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e la pubblica amministrazione di cui fa parte.
DIFFAMAZIONE… Ma la condotta dell'utente concretizzava anche la fattispecie di diffamazione, reato che punisce chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Infatti, l'utente, dopo aver ottenuto il documento richiesto postava sulla pagina facebook del Comune un messaggio denigratorio dell'operato del capo dell'ufficio anagrafe, che qualificava come maleducato, ignorante le procedure da applicare e «veramente ignorante sia nei modi che nelle parole».
… AGGRAVATA Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata. Tanto si realizza anche attraverso l'utilizzo di un sito internet per la diffusione di immagini o scritti atti ad offendere un soggetto; l'azione, in questo caso, è potenzialmente diretta erga omnes. La ratio dell'aggravante sta nell'idoneità del mezzo di coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando e aggravando la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa.
INTERNET COME ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ È pacifico ormai in giurisprudenza che la diffamazione realizzata tramite internet costituisca un'ipotesi di diffamazione aggravata perché commessa con altro mezzo di pubblicità, diverso dalla stampa. Internet, infatti, è un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee, pertanto, anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni tutelato dall'art. 21 Cost. Tale diritto, però, come è noto, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di critica e di cronaca.
DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK Sottospecie di diffamazione a mezzo internet è quella a mezzo social network. La giurisprudenza ha precisato che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, perché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Le bacheche dei social network sono infatti destinate ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone. È stato altresì chiarito che l'aggravante è da ricollegare alla potenzialità diffusiva della comunicazione telematica utilizzata per veicolare il messaggio diffamatorio (parimenti si è riconosciuto a proposito di diffusione tramite fax o posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari) e non dall'indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come nel caso della stampa).
SE L'OFFESA È RIVOLTA A UN DESTINATARIO NON NOMINATO Il Tribunale civile di Pavia, aderendo agli orientamenti evolutivi esposti, precisa che, in merito all'identificazione della persona offesa non è necessario che vi sia un preciso nominativo, perché l'individuazione può avvenire attraverso la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, i riferimenti temporali, personali che, unitamente agli altri elementi concreti, possono essere valutati complessivamente così da desumersi l'inequivoca individuazione dell'offeso.
LA LESIONE DELLA REPUTAZIONE Nel caso di specie l'offesa è trasmodata in un pesante attacco personale che colpisce la sfera professionale e privata del responsabile dell'ufficio. La lesione va valutata in astratto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico; in caso di lesione, il danno è in re ipsa, perché costituito dalla diminuzione o privazione di un valore della persona umana. Il Tribunale ha condannato il convenuto, rimasto contumace, al risarcimento di una somma in via equitativa.
(FONTE: dirittoegiustizia.it)
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