Inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e liquidazione del compenso del difensore

Redazione scientifica
10 Maggio 2019

La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 106, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, letto alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, non impedisce la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui la ragione dell'inammissibilità del ricorso presentato risieda in una carenza d'interesse a ricorrere, sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso.

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