Dal Ministero del Lavoro chiarimenti su assetti proprietari e cariche sociali nell’impresa sociale
10 Maggio 2019
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 4096 del 3 maggio scorso, fornisce alcune indicazioni in merito alle imprese sociali, con particolare riferimento agli assetti proprietari e alle cariche sociali, ai sensi degli artt. 4 e 7 D.Lgs. n. 112/2017. L'impresa sociale è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, espressamente prevista dall'art. 1; Il medesimo divieto, di perseguire finalità di lucro soggettivo, è alla base dei limiti, posti dall'art. 4, all'esercizio di attività di direzione, coordinamento e controllo da parte, fra gli altri, di soggetti con finalità lucrative che potrebbero condizionare ed eludere gli obiettivi assegnati dalla normativa all'impresa sociale, per il perseguimento di finalità speculative estranee alla stessa. Ai sensi dell'art. 4, in sostanza, gli enti con scopo di lucro non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'art. 2359 c.c. La nota del Ministero individua in tale divieto la finalità di “escludere a monte la possibilità che soggetti aventi natura e finalità incompatibili con quelle proprie dell'impresa sociale siano in grado, anche solo potenzialmente, di distogliere quest'ultima dal perseguimento delle proprie finalità originarie”. Pertanto, viola l'art. 4 un assetto proprietario, quale quello sottoposto all'attenzione del Ministero con un quesito, che preveda soggetti “for profit” in misura consistente e anzi maggioritaria, pur se formalmente attraverso la partecipazione ad un consorzio senza scopo di lucro; in tal caso, infatti, l'impresa sociale si troverebbe sottoposta al controllo di soggetti aventi una natura giuridica incompatibile con quella dell'impresa sociale stessa. Quanto al secondo quesito, in tema di cariche sociali, il Ministero richiama l'art. 7, comma 2, ai sensi del quale le cariche sociali differenti dalla Presidenza dell'ente possono essere assunte anche da soggetti nominati da enti aventi scopo di lucro, purché non si configuri la possibilità che attraverso di esse sia violato il divieto previsto dall'art. 4 comma 3. Anche la nomina delle cariche sociali deve essere orientata al mantenimento del requisito dell'assenza dello scopo di lucro e deve prevenire lo sviamento dell'impresa sociale dalle finalità di legge. |