Passo indietro della Cassazione sul tema IRAP

La Redazione
10 Maggio 2019

Con la sentenza n. 12331/2019, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: in determinate circostanze l'assenza di dipendenti non può escludere l'autonoma organizzazione.

Non basta che il professionista non abbia dipendenti, per escludere l'autonoma organizzazione: l'utilizzo di lavoro altrui può essere desunto dall'esistenza di compensi a terzi non dipendenti. Lo sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza del 9 maggio 2019 n. 12331, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso un professionista.

In breve: secondo l'Ufficio, sussisteva l'autonoma organizzazione in quanto il professionista corrispondeva dei compensi a terzi, anche in assenza di dipendenti.

La sentenza di merito poneva l'attenzione proprio sull'assenza di dipendenti, come è spesso stato fatto in casi analoghi: l'assenza di personale escluderebbe l'autonoma organizzazione.

La Cassazione ha invece osservato che i compensi a terzi non dipendenti non sono necessariamente indice di autonoma organizzazione, tuttavia «si potrebbe sostenere che la sola assenza di dipendenti non esclude necessariamente l'autonoma organizzazione». Detto in altre parole: i compensi a terzi non sono di per sé indice dell'autonoma organizzazione, ma non si può dire che l'assenza di tali compensi sia sempre indice di assenza di autonoma organizzazione. A questo punto, gli Ermellini hanno osservato che «l'assenza di dipendenti esecutivi

- come nel caso in esame – non significa necessariamente che non ricorra autonoma organizzazione, perché l'utilizzo di lavoro altrui (che sia dipendente o meno) può essere indice di autonoma organizzazione se eccede il livello del dipendente esecutivo».

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