Obbligo di indicare in dichiarazione i canoni locatizi anche se non percepiti

La Redazione
13 Maggio 2019

La Cassazione ha ritenuto che se il contribuente non percepisce i canoni di locazione a causa dell'azione del comproprietario, deve comunque provvedere al loro inserimento nella dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente non percepisce i canoni di locazione a causa dell'azione del comproprietario, deve comunque provvedere al loro inserimento nella dichiarazione dei redditi. Lo specifica la Corte di Cassazione con la sentenza della V Sezione Civile del 9 maggio 2019, n. 12332, con la quale i giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso di un comproprietario di un immobile, che deteneva la metà con il cugino il quale riscuoteva i canoni ma non li divideva.

Respinte le doglianze del contribuente: «la distinzione fra canone locatizio non riscosso e canone “usurpativamente” somministrato è del tutto sterile, in quanto per la sua natura il reddito fondiario è legato alla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione», ha specificato la Corte romana. Ed è vero che, in passato, la stessa Cassazione aveva ritenuto il reddito derivante dalla locazione di un fabbricato reddito diverso da quello fondiario e quindi imputabile al locatore, a prescindere dalla titolarità del diritto reale. Eppure, l'art. 26 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ricorda che il contribuente è obbligato a dichiarare anche i canoni relativi alle mensilità non corrisposte; in questo caso, il disposto del legislatore disciplina ogni fattispecie di mancata percezione dei canoni di locazione, quale che sia la causa della concreta mancata percezione. Dunque, aveva ragione l'Agenzia delle Entrate a sostenere che i canoni di locazione si dovessero dichiarare indipendentemente dall'effettiva riscossione.

La Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell'uomo, condannando il ricorrente alla refusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate.

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