Silenzio-assenso e videosorveglianza
13 Maggio 2019
L'installazione di apparecchi di videosorveglianza può avvenire per silenzio l'assenso dell'amministrazione competente per l'autorizzazione?
Le disposizione di cui all'art. 4, l. n. 300 del 1970, sono teleologicamente dirette al contemperamento delle esigenze di controllo datoriali con la tutela della riservatezza e dignità del lavoratore la cui attività lavorativa non potrebbe essere oggetto di una sorveglianza continua ed anelastica.
Qualora manchi l'accordo con le rappresentanze sindacali, il datore è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'amministrazione competente, dovendosi riscontrare l'effettiva esistenza delle esigenze aziendali giustificanti l'utilizzo di impianti e strumenti idonei anche al controllo dell'attività dei lavoratori.
La disegueglienza di fatto esistente tra le parti interessate (datore-dipendente) non consentirebbe di ritenere derogabile la procedura e le condizioni fissate all'art. prefato, sicché il difetto dell'accordo comporta la necessità di un espresso provvedimento di autorizzazione, non potendo dunque operare il meccanismo del silenzio-assenso (v. Interpello n. 3/2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
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