Difesa d'ufficio: per farsi pagare dallo Stato occorre tentare il recupero anche se la persona difesa è all'estero
13 Maggio 2019
Il caso. Un avvocato proponeva opposizione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato la richiesta di compenso per l'attività svolta, in qualità di difensore d'ufficio di un cittadino straniero residente in Germania. Il Presidente delegato del tribunale rigettava l'opposizione perché il difensore non aveva dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti, previste dall'art. 116 d.P.R. n. 115/2002.
L'avvocato propone ricorso per cassazione contro tale ordinanza, deducendo l'inapplicabilità dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 in quanto la procedura avrebbe dovuto svolgersi all'estero.
Patrocinio a spese dello Stato. Il Collegio ricorda l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, non solo l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, ma il difensore deve dimostrare di aver inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario.
Tale principio non muta nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio abbia effettuato la propria prestazione professionale in favore di cittadino residente all'estero e, a fortiori, in un paese dell'Unione Europea, dove, oltre alla circolazione di mezzi e servizi, è prevista la circolazione delle decisioni giudiziarie.
Nel caso in esame, proseguono i Giudici, oltre alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che prevede il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, poteva applicarsi il procedimento, previsto dal Reg. n. 805/2004 relativo all'esecuzione, nello spazio unitario, dei crediti non contestati.
Il difensore deve dimostrare di avere inutilmente esperito le procedure esecutive. Correttamente, pertanto, il giudice dell'opposizione ha ritenuto che il creditore avrebbe dovuto iniziare il procedimento esecutivo in Germania, attraverso il riconoscimento del titolo esecutivo, europeo, al fine di dimostrare di aver inutilmente esperito le procedure previste per il recupero del credito, ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002. O, quanto meno, l'avvocato avrebbe dovuto attivarsi per accertare se il cliente fosse titolare di beni mobili o immobili o percepisse redditi da lavoro, al fine di valutare la convenienza per l'erario di attivare la procedura esecutiva e, conseguentemente, rimborsare le spese sostenute per il recupero del credito.
La Suprema Corte, alla luce delle richiamate argomentazioni, ha rigettato il ricorso. |