Il disconoscimento delle sole sottoscrizioni presenti su alcuni dei fogli componenti la scrittura privata

Caterina Costabile
13 Maggio 2019

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce alla idoneità del disconoscimento effettuato con riferimento alle sottoscrizioni presenti solo su alcuni dei fogli componenti la scrittura privata a precludere l'utilizzabilità a fini probatori del documento.
Massima

In ipotesi di dichiarazione contenuta in più fogli singolarmente sottoscritti, qualora vengano disconosciute solo le sottoscrizioni apposte su alcuni fogli e non anche quelle presenti su ciascuna delle altre pagine formanti il documento, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso. Ciò in quanto la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso atteso che in siffatta ipotesi la parte contesta la falsità del contenuto di alcune delle pagine componenti il documento in quanto interpolate nel contenuto.

Il caso

Tizio e Caio proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato loro quali soci della società Alfa per la maggiore Irpef da ciascuno dovuta.

Ricorso respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale all'esito dell'appello proposto.

Avverso la pronuncia di secondo grado Tizio e Caio Proponevano ricorso per Cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione o falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. con riferimento all'art. 220 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza e del procedimento nella parte in cui la pronuncia aveva ritenuto che la pretesa impositiva avesse fondamento in relazione al maggior valore del prezzo di vendita indicato in un preliminare di vendita inutilizzabile ai fini del decidere, stante il disconoscimento espresso della sottoscrizione operato da Tizio in assenza di proposizione da parte della amministrazione di istanza di verificazione.

La questione

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce alla idoneità del disconoscimento effettuato con riferimento alle sottoscrizioni presenti solo su alcuni dei fogli componenti la scrittura privata a precludere l'utilizzabilità a fini probatori del documento.

Le soluzioni giuridiche

I giudici di legittimità nella pronuncia in commento hanno statuito che, in ipotesi di dichiarazione contenuta in più fogli singolarmente sottoscritti, qualora vengano disconosciute solo le sottoscrizioni apposte su alcuni fogli e non anche quelle presenti su ciascuna delle altre pagine formanti il documento, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso. Ciò in quanto la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso. Del resto, come evidenziato dalla Suprema Corte, in siffatta ipotesi la parte in realtà contesta la falsità del contenuto di alcune delle pagine componenti il documento in quanto interpolate nel contenuto.

Osservazioni

É noto che il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2018, n. 8766).

La giurisprudenza di legittimità ha già da tempo chiarito che il principio per cui la scrittura privata fa piena prova sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni che vi sono contenute da colui che la ha sottoscritta non soffre eccezioni nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia contenuta in due o più fogli, dei quali l'ultimo solo rechi la sottoscrizione della parte contro cui la scrittura è prodotta, sempreché in quest'ultimo caso le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo, giacché la sottoscrizione a norma dell'art. 2702 c.c. si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio nel quale essa è apposta, con la conseguenza che per impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei suoi confronti la parte ha l'onere di proporre querela di falso (Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2007, n. 4886; Cass. civ., sez. lav., 16 settembre 1995, n. 9820; Cass. civ., sez. II, 15 giugno 1988, n. 4093).

Invero, nell'ipotesi di scrittura privata contenuta in più fogli, di cui solo l'ultimo sottoscritto dall'autore della dichiarazione, la modificazione del testo della dichiarazione mediante la sostituzione di fogli non firmati integra gli estremi di una alterazione di scrittura privata: pertanto, solo con la querela di falso è possibile togliere alla dichiarazione sottoscritta la forza probatoria nascente dal riconoscimento della sottoscrizione, qualora si assuma che è stato sostituito qualcuno dei fogli non firmati (cfr. Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1982, n. 1583).

La sola sottoscrizione dell'ultimo foglio è, dunque, sufficiente a rendere autografa l'intera scrittura e ad attribuirne valore vincolante ove non sia stata disconosciuta formalmente la firma o qualora non sussista inconciliabilità logica e lessicale tra il contenuto delle diverse pagine, caso, quest'ultimo, con evidenza celante l'intento fraudolento di una delle parti.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte si è per la prima volta occupata dell'ipotesi parzialmente diversa in cui tutti i fogli componenti il documento siano singolarmente sottoscritti e la parte disconosca solo le sottoscrizioni apposte su alcune pagine contestando il contenuto delle stesse.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che anche in siffatta ipotesi è necessaria la proposizione della querela di falso in quanto ciò che la parte contesta è la falsità della scrittura ottenuta mediante l'interpolazione del contenuto di alcune delle pagine che la compongono.

Guida all'approfondimento
  • Cendon (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, Milano, 2012, 849 e ss.;
  • Comoglio, Le prove civili, Torino, 2004, 321 ss.;
  • Dominici, La querela di falso, in Ronco (a cura di), Il documento nel processo civile, Bologna 2011, p. 300 ss.;
  • Pandolfi, Brevi note in tema di disconoscimento e verificazione di scrittura privata, in Giur. Merito, 2008, fasc. 6, 1789 ss.

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