Il decreto Salvini sulla protezione umanitaria da quando si applica? La parola alle Sezioni Unite

Redazione scientifica
14 Maggio 2019

La Suprema Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione inerente i limiti di applicabilità del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113.

Il caso. La Corte d'appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame di un cittadino bengalese avverso l'ordinanza con la quale il tribunale aveva rigettato le sue domande di riconoscimento della protezione internazionale, riconoscendogli soltanto la protezione umanitaria, sulla base del presupposto del suo inserimento nel contesto sociale e del raggiungimento dell'indipendenza economica, essendo stato assunto dal datore di lavoro a tempo pieno.

Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si è doluto del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari «solo in ragione del fatto che il richiedente ha – nelle more del processo – ottenuto un lavoro e dunque a suo dire sarebbe inserito nel contesto sociale», ma senza che sussistano seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, e senza tener conto che l'indipendenza economica è stata raggiunta dallo straniero in pendenza del giudizio sull'ammissibilità della protezione sussidiaria, a lui non spettante, come riconosciuto dalla Corte d'appello.

L'applicazione del decreto Salvini. All'adunanza camerale del 30 ottobre 2018, la Corte di legittimità – rilevato d'ufficio che il 5 ottobre 2018 era entrato in vigore il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, avente ad oggetto, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, con particolare riguardo a «disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione», che poteva assumere rilevanza per la decisione del ricorso in esame, con riferimento sia all'oggetto della domanda di protezione e ai fatti dedotti, che al motivo di diritto posto a fondamento dell'impugnazione – ha assegnato termine alle parti per dedurre, ai sensi del disposto dell'art. 384, comma 4, c.p.c., non essendosi sulla suddetta questione sviluppato il contraddittorio tra le parti.

La sentenza n. 4890/2019. Su tale questione di diritto è intervenuto la sentenza n. 4890/2019 con la quale la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «La normativa introdotta con il d.l. n. 113/2018, convertito nella legge n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito nella legge n. 132/2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge».

Il dissenso del Collegio. Il Collegio non condivide il principio enunciato nel suddetto precedente, né le argomentazioni addotte a sostegno sia dell'affermazione della persistente applicabilità di parametri normativi espressamente abrogati dalla nuova legge per il riconoscimento della protezione umanitaria (nei procedimenti in corso e nei casi di diniego della protezione umanitaria da parte delle Commissioni territoriali), sia dell'interpretazione offerta del (e della funzione attribuita al) citato art. 1, comma 9.

Ritenute le questioni in ordine alle quali si dissente di massima di particolare importanza, La Suprema Corte ha ritenuto necessario investire il Primo Presidente perché valuti l'opportunità di rimetterne l'esame alle Sezioni Unite.

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