Smarrimento dell'assegno bancario: legittimazione contrattuale ad agire della banca negoziatrice nei confronti della trattaria
14 Maggio 2019
IL CASO Il Giudice di Pace di Lovere accoglie la domanda di risarcimento avanzata da un correntista nei confronti di Poste Italiane Spa, istituto negoziatore, per lo smarrimento, in fase di spedizione alla stanza di compensazione, di un assegno bancario tratto su noto Istituto di Credito dell'importo di € 5000, titolo che era stato accreditato dieci anni dopo con erronea comunicazione del numero dell'assegno all'odierno attore, errore che aveva determinato ulteriori oneri per l'attore e ritardi nella procedura di ammortamento. Il g.d.P. rigetta invece la domanda di garanzia proposta dalla convenuta avverso l'istituto trattario per carenza di legittimazione passiva , essendo estranea alle vicende che avevano condotto allo smarrimento dell'assegno. Il Tribunale di Bergamo, successivamente adito in sede d'appello, conferma la statuizione di primo grado. Poste Italiane Spa ricorre dunque per la cassazione della sentenza, affidandosi ad unico motivo. La banca trattaria resiste con controricorso.
AZIONE DI ARRICCHIMENTO DELLA BANCA DEL PRENDITORE La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso ed ricorda il seguente principio di diritto: «qualora un assegno bancario venga versato dal prenditore presso la propria banca, e questa, accreditato l'importo al versante, non sia poi in grado di ripeterlo dalla banca trattarla per smarrimento del titolo, l'emittente dell'assegno medesimo, che veda estinguere il suo debito verso il prenditore non per fatti inerenti al relativo rapporto sottostante, e senza subire alcuna decurtazione del proprio conto corrente, ma esclusivamente per effetto del soddisfacimento del prenditore stesso a seguito dell'accredito operato in suo favore, ottiene un'indebita locupletazione e resta conseguentemente assoggettato all'azione di arricchimento della banca del prenditore, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2041 c.c.» (Cass. civ., 23 luglio 1984 n. 4307).
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE La Cassazione precisa quindi che la banca negoziatrice che, dopo aver smarrito l'assegno bancario versato dal prenditore, non sia poi riuscita a ripeterne l'importo per l'inadempimento della trattaria, resta legittimata ad agire in via contrattuale avverso la trattaria nella riconosciuta azionabilità del rimedio dell'arricchimento ingiustificato nei confronti del primo.
PERDITA DI CHANCES La Suprema Corte conclude affermando poi che resta fondatamente contestato dall'istituto negoziatore al trattario, nell'inadempimento degli obblighi convenzionali regolati dagli Accordi ABI per il servizio di incasso dei titoli bancari e postali, di avere con la propria condotta concorso con la propria condotta a determinare il danno consistente nella perdita di chances dall'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c., avverso l'emittente l'assegno «che si sia ingiustificatamente arricchito in esito al pagamento da parte della negoziatrice del titolo in favore del prenditore».
INAPPLICABILITÀ DELL'AZIONE EX ART. 59 L. N. 1736/1933 É inapplicabile l'azione tipica ex art. 59 l. n. 1736/1933 alla banca negoziatrice, girataria all'incasso quale titolare di mandato. Si tratta infatti di una norma di carattere eccezionale che considera la proponibilità, in concreto, dell'azione di arricchimento ingiustificato con decorso dalla perdita dell'azione cambiaria e che «resta invece applicabile nei confronti del portatore del titolo il quale abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale; per siffatta ragione, infatti, egli può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno o contro i giranti, non rivestendo la prima la posizione di portatrice del titolo». |