I recenti orientamenti della giurisprudenza non integrano i gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione

15 Maggio 2019

Il tribunale di Busto Arsizio si è occupato della questione inerente la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Massima

La nullità del contratto (posto a fondamento di un titolo di formazione giudiziale) non costituisce motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto i fatti estintivi, modificativi o impeditivi avrebbero dovuto dedursi nel procedimento in cui si è formato il titolo (nel caso, l'opponente ha invocato una pronuncia di Cassazione sulla invalidità delle fideiussioni contenenti clausole frutto di intese restrittive della concorrenza, in violazione della l. n. 287/1990, quale fatto sopravvenuto implicante la nullità del contratto posto a fondamento del titolo).

Il caso

Un istituto di credito ha intrapreso l'espropriazione forzata in forza di decreto ingiuntivo col quale era stato ingiunto all'esecutato, quale fideiussore del debitore principale, il pagamento di euro 153.950,27 oltre interessi e spese. Il decreto, munito di formula esecutiva in data 7 giugno 2017, veniva opposto sia dal debitore principale, sia dal fideiussore; l'opposizione, tuttavia, veniva rigettata.

Successivamente il fideiussore ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. dolendosi dell'inesistenza del diritto dell'istituto di credito di agire in executivis: i contratti di fideiussione sarebbero nulli in quanto «contenenti clausole contrarie alla legge antitrust, con conseguente decadenza della Banca “dal diritto di avanzare le proprie pretese di creditoex art. 1957 c.c.».

Al riguardo il fideiussore ha allegato sopravvenuti fatti impeditivi o estintivi del diritto di credito azionato, in quanto la Suprema Corte ha dichiarato la nullità delle fideiussioni prestate ad intermediari finanziari se sottoposte alla firma – come nella specie – secondo il modello ABI adottato in contrasto con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (si tratta di Cass. civ., 12 dicembre 2017, n. 29810). Per queste ragioni il fideiussore ha chiesto, dunque, la sospensione ex art. 624 c.p.c. sussistendo gravi motivi, anche in punto di probabile fondatezza dell'opposizione.

Dal proprio canto il creditore procedente ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.

La questione

Il g.e. ha negato la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, stante l'infondatezza, in via prognostica, dei motivi di opposizione.

Invero è pacifico che mediante l'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale (nel caso di specie si tratta di un decreto ingiuntivo) il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori al titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, vale a dire in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Per queste ragioni il g.e. ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione e, conseguentemente, condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del creditore e assegna termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata.

Le soluzioni giuridiche

La decisione ci sembra corretta per diversi ordini di ragioni.

L'indagine del giudice, in sede di opposizione all'esecuzione, ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità. Pertanto, l'esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento negando il fondamento, nell'an e nel quantum, del diritto azionato per motivi (la nullità del contratto) che avrebbe dovuto far valere durante l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., 18 giugno 1991, n. 6893).

In secondo luogo va segnalato che il decreto ingiuntivo, in seguito al rigetto dell'opposizione acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale in relazione al credito di cui si è ingiunto il pagamento. Pertanto, eventuali successivi orientamenti giurisprudenziali (come quelloelaborato dalla Cassazione sulla invalidità delle fideiussioni contenenti clausole frutto di intese restrittive della concorrenza, in violazione della l. n. 287/1990) non integrano fatti sopravvenuti idonei ad interferire con l'accertamento portato dal decreto ingiuntivo(Cass. civ., 19 dicembre 2006, n. 27159; Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8331).

In breve, l'opponente avrebbe dovuto dedurre nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità delle fideiussioni per violazione della l. n. 287/1990, senza attendere di trovarsi davanti al giudice dell'esecuzione per dolersi del (pregresso o sopravvenuto) orientamento della Cassazione sul punto.

Osservazioni

Resta da rilevare che l'opposizione all'ingiunzione non solo esaurisce ogni possibile accertamento sulla fondatezza (o meno) delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto del creditore di procedere all'esecuzione ma, ad un tempo, consente la più ampia tutela delle ragioni dell'ingiunto, riconoscendogli anche la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 c.p.c.

Guida all'approfondimento
  • Capponi, Decreto ingiuntivo e giudicato. Gli orientamenti giurisprudenziali, in Il procedimento d'ingiunzione, diretto da B. Capponi, 2° ed., Torino, 2009, 691 ss.;
  • Capponi, Manuale di diritto dell'esecuzione civile, Torino 2016, 457;
  • Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione, Milano, 1991, 226 ss.; Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, passim;
  • Valitutti – De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2000, passim.

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