Ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.

Lorenzo Balestra
15 Maggio 2019

È ammissibile il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., ai fini della composizione della lite, nel caso in cui vi sia disaccordo non solo sul quantum ma anche sull'an del credito fatto valere?

È ammissibile il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., ai fini della composizione della lite, nel caso in cui vi sia disaccordo non solo sul quantum ma anche sull'an del credito fatto valere?

Senza poter in questa sede affrontare le problematiche sottesa all'applicazione di questo istituto, è bene premettere che l'art. 696-bis c.p.c., introdotto in tempi relativamente recenti, regola un istituto che si inserisce in un'ampia gamma di previsioni normative tese ad incentivare la risoluzione alternativa delle controversie.

Tramite questo procedimento si consente l'espletamento di una consulenza tecnica con finalità conciliativa prima che venga instaurato il corrispondete procedimento di merito teso ad accertare il diritto di credito vantato.

Proprio per la sua funzione “transattiva” o meglio, conciliativa, la consulenza tecnica preventiva prescinde dalla necessaria sussistenza delle condizioni previste, al contrario, dall'art. 696 c.p.c. che regola l'accertamento tecnico preventivo.

Non saranno necessari, pertanto, la sussistenza dell'urgenza e dal periculum in mora, elementi imprescindibili solo nell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c.

Stante la sua funzione, sinteticamente illustrata, si è posto il problema se per l'esperimento del procedimento fosse necessaria la sussistenza, in capo alle parti, dell'accordo sull'an del credito, restando assegnato al consulente tecnico il solo calcolo del quantum o vi potesse essere spazio per l'esperimento di questa procedura anche in caso di contestazione sull'an, stante, appunto, il carattere conciliativo dell'istituto in esame.

A tal proposito la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi.

La posizione che sembra essere prevalente, che privilegia l'inquadramento dell'istituto nella sistematica del processo civile, è anche quella più restrittiva.

Infatti, proprio per la mancanza di una funzione di accertamento del diritto, si è ritenuta necessaria la sussistenza dell'accordo quantomeno sull'an del credito richiesto: «Presupposto del procedimento per consulenza tecnica preventiva, disciplinato all'art. 696-bis c.p.c., è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, per cui è inammissibile il ricorso, per mancanza dei presupposti di legge, laddove il resistente abbia specificamente contestato l'esistenza di un diritto alla restituzione da parte del ricorrente e, quindi, l'an della pretesa a componimento della quale si chiede la consulenza tecnica preventiva» (Trib. Firenze, sez. III, 7 giugno 2017).

Non sono mancate, però, pronunce di segno opposto, tese a privilegiare maggiormente la funzione conciliativa dell'istituto in esame.

Infatti, si è ammesso l'esperimento di questo strumento anche nel caso di disaccordo sull'an e ciò non perché alla consulenza tecnica preventiva si sia attribuita natura di giudizio di accertamento del diritto ma proprio in funzione del suo scopo conciliativo il quale, se la conciliazione avesse buon esito, ben potrebbe catalizzare un accordo relativo non solo all'ammontare del credito vantato ma anche, come suo presupposto, un accordo sul riconoscimento della situazione sostanziale a monte e cioè sull'an della pretesa: «La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. risulta ammissibile solo ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità» (Trib. Roma, sez. XIII, 26 marzo 2015).

Secondo questa pronuncia non occorrerebbe la non contestazione dell'an, la quale ben potrebbe essere trattata anche in sede conciliativa, a meno che non vi fosse necessità di accertamento e quindi di indagini complesse non solo in fatto ma anche in diritto, questioni risolubili solamente dal giudice in sede di merito.

(Fonte: ilprocessocivile.it)

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