Il passaggio da società unipersonale a impresa individuale è trasformazione
15 Maggio 2019
Il passaggio da società unipersonale, tanto di persone quanto di capitali, ad impresa individuale può considerarsi una trasformazione, con applicazione analogica della disciplina di cui agli artt. 2500-septies - 2500-novies c.c.: ad affermarlo è il Consiglio Nazionale del Notariato con Unioncamere, nell'ambito del tavolo tecnico di lavoro, costituito nel 2010 per la semplificazione documentale nella pubblicità legale. Con l'ulteriore precisazione che il relativo atto di trasformazione può essere iscritto nel registro delle imprese. La commissione paritetica Unioncamere e Notariato ha pubblicato, lo scorso 2 maggio, alcuni nuovi orientamenti: al fine di rendere meno complessi gli adempimenti a carico delle società e dei professionisti che le assistono in sede di iscrizione degli atti nel Registro delle imprese, ed esprimendosi su alcune procedure che in concreto presentavano criticità, i nuovi orientamenti riguardano, in particolare: 1) Le ipotesi di “Trasformazione ai sensi degli artt. 2500-septies ss. c.c. da società unipersonali ad impresa individuale finalizzata alla continuazione dell'attività di impresa”. 2) Le modalità pubblicitaria “Nei casi di cessazione del contratto di affitto di azienda”. 3) L' “Imposta di bollo assolta tramite modello unico informatico e imposta di bollo dovuta al registro delle imprese”. 4) La “Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di azienda sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà'”. 5) La “Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di quote di s.r.l. sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà”. 6) Le problematiche pubblicitarie collegate alle ipotesi di “Comunione ereditaria di quota di s.r.l.”.
Quanto al primo aspetto, viene precisato che la pubblicità al registro delle imprese dell'atto di trasformazione avviene mediante tre adempimenti: la domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine; la domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione);la domanda di iscrizione dell'impresa individuale. |