La Corte ribadisce che non era possibile notificare con PEC in assenza di vigenza del Processo Tributario Telematico

16 Maggio 2019

La Cassazione ha dichiarato totalmente priva di effetto, quindi non idonea a costituire il contraddittorio, la notifica del ricorso con posta certificata, se effettuata antecedentemente alla entrata in vigore del PTT nell'ambito regionale interessato.

La Corte di Cassazione con due separate ordinanze ha ribadito il principio applicato già in precedenti sentenze (n. 15109/2018 e n. 17941/2016) dichiarando totalmente priva di effetto, quindi non idonea a costituire il contraddittorio, la notifica del ricorso con posta certificata, se effettuata antecedentemente alla entrata in vigore del Processo Tributario Telematico nell'ambito regionale interessato. Nel primo dei due ricorsi per cassazione l'Agenzia delle Entrate (ricorrente) chiedeva che la notifica dell'atto di appello effettuata dal difensore di parte a mezzo PEC fosse dichiarata non nulla e sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ma inesistente e, quindi, priva della possibilità di sanatoria. Nel secondo ricorso proposto la parte privata chiedeva, al contrario, che venisse cassata la dichiarazione di nullità della notifica dell'appello da essa attuata utilizzando la posta certificata, come invece stabilito dai giudici dell'appello. I giudici di Cassazione, accogliendo il ricorso nel primo caso e respingendolo nel secondo, hanno precisato che al tempo in cui sono state effettuate le notifiche degli atti utilizzando la posta certificata trovava applicazione, per il processo tributario, unicamente l'art. 16 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale ammetteva come unica forma di notifica diversa da quella a mani proprie la posta raccomandata, a mezzo servizio postale. Ai sensi del richiamato decreto, solo per le comunicazioni di segreteria poteva, già a partire dal 2012, essere validamente utilizzata la PEC.Le sentenze in commento confermano che nel processo tributario sono state previste regole specifiche in tema di notifiche degli atti, autonome rispetto a quelle del processo civile, in applicazione dell'art. 39, comma 8, del D.L. n. 98/2011, in particolare quelle contenute nel Regolamento del Processo Tributario Telematico (D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 e D.M. 4 agosto 2015), con la relativa introduzione nel D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 16-bis, ammettendo la notifica degli atti processuali a mezzo PEC, compresi i ricorsi, solo a partire dalla data di entrata in vigore del Processo Tributario Telematico nella Regione ove la stessa avvenisse. Prima della entrata in vigore delle regole tecniche del Processo Tributario Telematico, avvenuta con il decreto ministeriale 4 agosto 2015, non poteva trovare efficacia il Regolamento dello stesso e né essere validamente svolte le attività processuali con modalità telematica, comprese le notifiche a mezzo posta certificata, come disciplinate dal richiamato art. 16-bis del decreto n. 546/1992, con conseguenza che quest'ultima, se effettuata con tale modalità, risultava totalmente priva di effetto ed insuscettibile di sanatoria. Fonte: ilprocessotelematico.it

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