Default Argentina: l’intermediario finanziario deve risarcire l’investitore?
17 Maggio 2019
IL CASO La Corte d'Appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da un uomo nei confronti di una banca per il risarcimento dei danni subiti a seguito della sottoscrizione di obbligazioni argentine. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per aver i Giudici di merito trascurato di verificare l'effettivo adempimento da parte della banca degli obblighi informativi nei confronti dell'investitore volti a valutare l'adeguatezza ed il grado di rischio sotteso all'operazione.
RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO Il Collegio, richiamando la motivazione offerta dal provvedimento impugnato, ne sottolinea la manifesta erroneità per aver la Corte d'Appello posposto il giudizio sulla violazione degli obblighi infornativi rispetto alla sussistenza del nesso di causalità tra l'asserita violazione degli stessi ed il danno lamentato ritenendo, di conseguenza, che il danno non poteva essere imputato alla banca in quanto l'investitore avrebbe comunque attuato l'operazione.
RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO NELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ PER DANNI SUBITI DALL'INVESTITORE La Cassazione richiama il principio secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, presupponendo l'accertamento del diligente adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, impone al danneggiato di allegare l'inadempimento della controparte, di fornire la prova del danno e del nesso di causalità. L'intermediario deve invece provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni a suo carico e, sotto il profilo soggettivo, la specifica diligenza richiesta.
ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI In relazione all'estensione degli obblighi informativi, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che essi sono finalizzati a consentire all'investitore di operare in modo pienamente consapevole, avendo acquisito tutte le informazioni, specifiche e personalizzate. Di conseguenza, «una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie, l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato, di eventuali situazioni di grey market e, se del caso, finanche del rischio di default dell'emittente sempre che resti apprezzabile da esso intermediario». La Corte precisa inoltre che la propensione al rischio dell'investitore non vale a liberare l'intermediario dall'obbligo di offrire le appropriate informazioni.
DIFETTO DEL NESSO DI CAUSALITÀ La Cassazione ritine dunque possibile escludere la responsabilità dell'intermediario per difetto del nesso di causalità tra violazioni e pregiudizio sofferto, quantomeno nel caso in cui venga accertato che l'investitore anche se correttamente informato avrebbe deciso comunque di dar corso all'investimento. Ciò non esclude però la necessità di verificare che gli siano state fornite le corrette informazioni al fine di valutare i rischi, non rilevando in tal senso che l'operazione sia risultata adeguata alla profilazione del cliente.
Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
(Tratto da: dirittoegiustizia.it) |