Documentazione tributaria: mancata allegazione dell’atto richiamato genera un vizio
17 Maggio 2019
L'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) dispone che «gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione», e a ciò aggiunge che «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama». La mancata allegazione dell'atto, pertanto, costituisce un vizio del provvedimento. |