In G.U. il decreto attuativo sui PIR 2.0

La Redazione
08 Maggio 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 di ieri, 7 maggio, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 2019 recante la disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine, come individuati nei commi 211-215 dell'art. 1 l. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 di ieri, 7 maggio, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 2019 recante la disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine, come individuati nei commi 211-215 dell'art. 1 l. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Ai sensi della legge di Bilancio 2019, i c.d. Pir 2.0 (cioè i piani di risparmio a lungo termine di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, l. n. 232/2016, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019) sono vincolati a investire una percentuale di almeno il 70% del valore complessivo “in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato” ai sensi dell'art. 73 TUIR, o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La norma prosegue prevedendo che la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 5 % del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 % in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 % in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da PMI.

Il decreto attuativo provvede, quindi, a definire le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni.

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