Decadenza e cessione del contratto ex art. 2112, c.c.
17 Maggio 2019
Il lavoratore che intenda fare accertare l'intervenuta cessione del proprio contratto di lavoro a seguito di un trasferimento aziendale deve rispettare il termine di decadenza di cui all'art 32, l. n. 183 del 2010?
L'art. 32, comma 4, lett c), l. n. 183 del 2010, prevede che le disposizioni di cui all'art. 6, l. n. 604 del 1966, trovano applicazione anche alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112, c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento. Il lavoratore sarà quindi tenuto a rispettare i termini di impugnazione stragiudiziale e giudiziale qualora si opponga alla suddetta cessione.
Il trasferimento di azienda comporta infatti la prosecuzione ope legis del rapporto con il cessionario, sicché non vi sarebbe alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del rapporto con lo stesso. Pertanto, solo il lavoratore che intenda contestare la cessione ex art. 2112, c.c., dovrà rispettare i termini decadenziali suddetti, non anche qualora miri ad accertare, e dunque far valere, l'avvenuta successione del cessionario nel contratto di lavoro dal lato datoriale.
Cfr. Cass., sez. lav., 8 aprile 2019, n. 9750.
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