L'omessa distrazione delle spese è un errore materiale

Vito Amendolagine
20 Maggio 2019

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, qual è il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa?
Massima

Il difensore che chieda la distrazione delle spese di giudizio e del compenso professionale, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto il secondo, agisce per il riconoscimento di un proprio diritto ad esigere direttamente il nascente credito per l'espletata attività giudiziale nei confronti della controparte rimasta soccombente, con la conseguenza che per disporre la distrazione deve ritenersi requisito sufficiente la dichiarazione del difensore, senza che il giudice possa sindacare nel merito se l'anzidetta dichiarazione sia veritiera.

Il caso

La quaestio juris sollevata dinanzi ai giudici di legittimità verte sul ricorso proposto dal legale di una società avente ad oggetto la correzione della sentenza nella quale, la controparte veniva condannata al pagamento delle spese di lite, ma senza disporne la distrazione in favore del difensore, odierno ricorrente, nonostante la richiesta ad hoc formulata dal medesimo nella memoria difensiva versata in atti del procedimento.

La questione

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, qual è il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa?

Le soluzioni giuridiche

Il ricorso viene accolto sulla scorta del rimedio applicabile nella fattispecie qui considerata con la sentenza che si annota, costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

Infatti la procedura di correzione di errore materiale, da un lato, rispetta la ragionevole durata del processo, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, e, dall'altro, è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce emesse dai giudici di legittimità.

Nella sentenza in commento viene altresì precisato che il credito derivante dalla distrazione sorge direttamente a favore del difensore, il quale, conseguentemente è abilitato in proprio a proporre la relativa istanza nei confronti della parte soccombente, se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.

Osservazioni

La pronuncia in epigrafe, conferma il più recente orientamento consolidatosi in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, anche per effetto delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037), componendo un precedente contrasto giurisprudenziale (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lav., 29 ottobre 1988, n. 5887, riferito all'affermazione del principio per cui qualora il giudice di merito nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, avesse omesso di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore munito di procura, non si aveva errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 c.p.c., ma un vizio di omessa pronuncia, denunciabile in cassazione direttamente e personalmente dallo stesso difensore interessato; e Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 1993, n. 3227, in una fattispecie in cui non vi era stato alcun accenno o riferimento in sentenza alla richiesta di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal legale, con la conseguenza che non si poteva pensare ad una svista del giudice che avrebbe determinato la mancata trascrizione nel dispositivo del provvedimento in questione, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., sotto tale aspetto ritenuta un'omessa pronuncia; fino alla più recente Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2009, n. 15745, secondo cui l'omissione della pronuncia sulla richiesta distrazione delle spese non costituisce un mero errore correggibile mediante un provvedimento di rettificazione, ma un vizio di attività per violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 93 c.p.c., che è suscettibile, qualora l'omissione sia addebitabile al giudice di secondo grado, di denuncia per cassazione proponibile dallo stesso difensore) riconoscendo invece il “nuovo corso” dell'esperibilità del procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., giustificato dalla necessità di porre rimedio ad un errore squisitamente “formale”, ed in quanto tale, estraneo alla decisione, per essere stato determinato da una divergenza evidentemente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata nella sentenza.

In tale contesto, il difensore che chiede la distrazione al giudice fa allora valere con la proposizione di tale istanza, un proprio diritto soggettivo autonomo da quello della parte rappresentata, ancorchè indissolubilmente legato alla sentenza che contiene la condanna alle spese nei confronti della controparte, e, quindi, acquisisce egli stesso la qualità di parte in senso proprio, che legittima la proposizione delle impugnazioni ordinarie, ma senza per ciò solo investire sotto alcun profilo i rapporti tra le parti in causa, restando rigorosamente limitata tale legittimazione, nell'ambito del suo interesse giuridicamente riconosciuto a conseguire il diritto alla rifusione delle spese processuali direttamente dalla controparte soccombente.

L'errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. è quello che sia prodotto da una semplice svista o lapsus calami (Cass. civ., sez. III, 4 settembre 2012, n. 14810; Cass. civ., Sez. Un., 27 giugno 2002, n.9438).

Inoltre, nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli art. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, perché non è possibile individuare una parte vittoriosa ed una parte soccombente (Cass. civ., sez.VI, 17 settembre 2013, n. 21213), atteso il carattere sostanzialmente amministrativo del procedimento di correzione.

Pertanto, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. civ., sez. VI, 17 maggio 2017, n.12437; Cass. civ., sez.VI, 24 febbraio 2016, n. 3566, in cui si è affermato non potersi fare applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art.1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi od i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese; Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2015, n.7749; Cass. civ., sez.VI, 11 aprile 2014, n. 8578; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2012, n.5894; Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2011, n. 293; Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2010, n.14831).

Guida all'approfondimento

Lazzaro-Di Marzio, Le spese nel processo civile, Giuffrè, Milano.

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