Non ricorribile per cassazione il rigetto dell’istanza di sospensione del decreto di trasferimento per insufficienza dell’offerta
20 Maggio 2019
Il caso. I debitori esecutati nell'espropriazione forzata immobiliare hanno proposto ricorso straordinario in Cassazione contro l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la loro istanza di sospendere la procedura di rilascio dell'immobile e di soprassedere all'emissione del decreto di trasferimento, in quanto l'offerta pervenuta era notevolmente inferiore all'effettivo valore del bene.
L'impugnazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione. Il Collegio ricorda come tale genere di provvedimento non è direttamente ricorribile per cassazione. Vale, al contrario, la regola secondo cui tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione per i quali non sia previsto uno speciale mezzo di impugnazione sono soggetti al rimedio generale di cui all'art. 617 c.p.c.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, gli esecutati avrebbero dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi, anziché ricorrere direttamente per cassazione.
Pertanto, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. |