Impresa prossima al fallimento: errato applicare l’accertamento induttivo
20 Maggio 2019
Se l'Agenzia delle Entrate applica l'accertamento induttivo ad una impresa prossima al fallimento, utilizzando standard di redditività di una impresa sana, agisce in maniera opposta ai dettami costituzionali (art. 3 Cost.). Lo afferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 16 maggio 2019, n. 13161.
Respinto dai giudici di legittimità il ricorso dell'amministrazione finanziaria: secondo la Suprema Corte, la procedura del Fisco era non ragionevole e non conforme a diritto. L'Agenzia aveva proceduto, nell'anno del fallimento della società, con un accertamento induttivo, impugnato dalla società destinataria essenzialmente perché l'Ufficio aveva posto a fondamento della propria attività accertatrice il falso presupposto della mancata presentazione, da parte della contribuente, della dichiarazione dei redditi.
L'Agenzia, al fine di affermare di avere titolo ad operare una ricostruzione induttiva dei redditi della ricorrente, aveva enfatizzato la divergenza tra il valore delle rimanenze contabilizzato prima dell'apertura del fallimento e quello indicato dal Cancelliere del Tribunale in sede di redazione dell'inventario fallimentare, servendosi dunque di presunzioni semplici avulse dal contesto esaminato e configgenti con la ricostruzione economica e fattuale operata dagli organi fallimentari. Secondo la Cassazione, l'Agenzia delle Entrate, nel procedere alla rettifica del reddito dichiarato, avrebbe dovuto tenere in debito conto lo stato di crisi avanzata in cui versava la società e gli accertamenti compiuti dalla procedura fallimentare. Il Fisco aveva fondato la propria ricostruzione reddituale induttiva su percentuali medie di settore riferite a società operanti nel mercato in una situazione di normalità economica, senza aver cura di considerare la conclamata situazione di anormalità gestionale in cui si trovava la società; stato che l'ha portata al fallimento dichiarato nello stesso periodo di imposta oggetto di accertamento. Insomma: le modalità di azione dell'Agenzia sono andate contro il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). |