Agevolazioni prima casa e acquisto di nuovo immobile

20 Maggio 2019

La Legge di Stabilità 2016, con l'art 1, co. 55, consente di beneficiare nuovamente delle agevolazioni prima casa a condizione che venga “alienato” il primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto. Cosa deve intendersi per alienazione, trasferimento a titolo oneroso od anche a titolo gratuito?
La Legge di Stabilità 2016, con l'art. 1, co. 55, consente di beneficiare nuovamente delle agevolazioni prima casa a condizione che venga “alienato” il primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto. Cosa deve intendersi per alienazione, trasferimento a titolo oneroso od anche a titolo gratuito? Per chi acquista una prima casa sono previste alcune agevolazioni fiscali, condizionate al rispetto di determinati requisiti. Tra questi, vi è l'obbligo di non cedere l'immobile prima dei 5 anni dall'acquisto. In caso di cessione infraquinquennale c'è la possibilità di non perdere i benefici fiscali, se il contribuente acquista un altro immobile, da adibire ad abitazione principale, entro un anno dalla cessione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa. In passato l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che solo l'acquisto a titolo oneroso di un altro immobile, entro un anno dalla cessione della "prima casa", poteva bloccare la perdita delle agevolazioni fiscali. Con la Risoluzione n. 49/E/2015, invece, afferma che anche l'acquisto a titolo gratuito salva i benefici.

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