Istanza di adesione, termini di impugnazione sospesi solo in caso di avviso di accertamento

La Redazione
17 Maggio 2019

La sospensione del termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, opera solo dalla data di presentazione, da parte del contribuente, dell'istanza di adesione formulata a seguito di notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 5 del citato decreto.

Con l'ordinanza n. 13172 del 16 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito il tenore letterale dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, specificando che la sospensione dei termini di impugnazione non opera con riguardo l'istanza di adesione, formulata dal contribuente, antecedente la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, la società contribuente, a seguito di una verifica fiscale e conseguente consegna del PVC, chiedeva la formulazione di proposta di accertamento, alla quale l'Ufficio non dava riscontro con alcun invito a comparire.

Successivamente alla notifica dell'avviso, la società presentava istanza di accertamento con adesione e, in mancanza dei presupposti per la definizione, impugnava l'atto impositivo.

Sia la Commissione tributaria provinciale che la Commissione tributaria regionale rigettavano il ricorso per tardività dell'impugnazione in quanto, avendo il contribuente già usufruito della sospensione dei termini per presentare istanza antecedente l'avviso, non avrebbe potuto avvalersene nuovamente.

La Cassazione, stravolgendo le sentenze impugnate sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimus, Cass. SU, 17 febbraio 2010, n. 3676), stabilisce che non rileva la prima istanza presentata dalla società poiché, da essa, non deriva alcuna sospensione dei termini. Pertanto, solo a seguito di notifica da parte dell'Agenzia, non preceduta da invito di comparizione, decorre l'effetto sospensivo.

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