Adempimento parziale durante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo infondato: quali le conseguenze?
21 Maggio 2019
Massima
Il decreto ingiuntivo può essere revocato solo qualora nel giudizio di opposizione contro lo stesso risulti la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto, sicché, qualora il debito si estingua per un adempimento successivo e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, il provvedimento non deve essere revocato e vanno poste a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, ferma l'opponibilità dell'avvenuto pagamento – del quale deve darsi atto in sentenza – se il creditore, ancorché in parte soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo. Il caso
Una casa di cura chiedeva ed otteneva un provvedimento monitorio nei confronti di un Comune che proponeva opposizione contestando, tra l'altro, l'effettività delle prestazioni eseguite dalla creditrice, per come indicate nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio. In corso di causa, la parte opposta dava atto dell'avvenuto pagamento, nelle more, di parte della somma oggetto di ingiunzione da parte dell'ente territoriale. Il Tribunale, nel ritenere infondata l'opposizione proposta, rigettava la stessa, ritenendo di non revocare il provvedimento monitorio, in ragione della circostanza che il pagamento era avvenuto successivamente all'emissione del medesimo. La questione
La questione processuale attiene alle conseguenze, in ordine alla necessità di revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, correlate, al pagamento durante il giudizio di una parte delle somme. Le soluzioni giuridiche
La pronuncia in commento, pur consapevole dell'esistenza di orientamenti difformi, si è conformata alla tesi interpretativa, affermata dalla più risalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto, sicché quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza il provvedimento non va revocato e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (Cass. civ.,sez. lav., n. 12521/1998, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che non dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo emesso per un credito compensato parzialmente con un credito dell'opponente essendo stata esclusa la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione con riferimento alla data di emissione del provvedimento; Cass. civ.,sez. II, n. 4804/1992). Peraltro, la questione era stata risolta in termini differenti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, già prima della pronuncia del precedente contrario richiamato nella motivazione della pronuncia in commento (Cass. civ.,sez. lav.,n. 12521/1998, cit.). In particolare, infatti, le Sezioni Unite avevano sancito il principio in virtù del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto –, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. civ., Sez. Un., n. 7448/1993). Tale assunto è stato condiviso, fatta eccezione per la richiamata decisione, in maniera costante dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte (v., tra le altre, Cass. civ.,sez. lav., n. 21432/2011; Cass. civ.,sez. I, n. 13085/2008; Cass. civ.,sez. III, n. 3984/2003).
Osservazioni
La pronuncia in esame non appare condivisibile per una serie di ragioni. Invero, come osservato, il presupposto in virtù del quale ha finito con l'affermarsi la tesi prevalente nella prassi per la quale, anche se l'adempimento parziale è successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, quest'ultimo deve essere revocato ed il titolo da porre a fondamento dell'esecuzione è la statuizione di condanna contenuta, previa revoca del decreto, nella decisione di parziale accoglimento dell'opposizione, è quello secondo cui il giudizio di opposizione al provvedimento monitorio non ha ad oggetto la legittimità di quest'ultimo, bensì la sussistenza della pretesa creditoria affermata con il ricorso ex art. 633 c.p.c., con la conseguenza che è irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'opposizione che il decreto sia stato, in ipotesi, emesso in assenza delle relative condizioni. Peraltro, in parte motiva, la stessa decisione in commento richiama tale pacifico orientamento per addivenire al rigetto dell'opposizione proposta dall'ente territoriale. Di qui, una prima, evidente contraddizione nel ragionamento seguito poiché lo stesso avrebbe potuto, in astratto, essere giustificato dalla differente concezione, pure talvolta sostenuta da autorevole dottrina, in base alla quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura sostanzialmente impugnatoria e concerne la legittimità del decreto stesso. La questione più problematica attiene, in realtà, agli effetti pratici ai quali può condurre la posizione suffragata dalla sentenza in esame. Invero, il meccanismo in forza del quale l'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta in ogni caso, ossia a prescindere dai motivi che abbiano condotto a tale decisione, la revoca dello stesso decreto è finalizzato ad evitare una duplicazione di titoli in sede esecutiva, i.e. il provvedimento monitorio e la statuizione di condanna, per una somma inferiore, contenuta nella decisione sull'opposizione. Difatti, una volta revocato il decreto ingiuntivo, l'unico titolo viene ad essere costituito dalla sentenza di accoglimento, pure parziale, dell'opposizione, contenente la relativa statuizione condannatoria per l'importo riconosciuto quale credito effettivo della parte opposta. Assumere, invece, come fa la decisione in esame, ripercorrendo un ormai risalente orientamento, che il titolo esecutivo resti sempre il decreto potrebbe implicare problematiche pratiche di non poca rilevanza in sede di esecuzione forzata determinando il debitore a proporre opposizione ogni qual volta nell'atto di precetto e nel pignoramento non si dia atto che, in sostanza, il titolo stesso è stato implicitamente revocato, sebbene in parte. La soluzione corretta e più opportuna appare quindi quella fatta propria ormai dalla giurisprudenza dominante, fermo restando che la circostanza che l'opposizione sia stata parzialmente accolta solo per un adempimento del debitore successivo all'emissione del decreto ingiuntivo può assumere rilevanza per la statuizione sulle spese che per tale ragione ben possono essere poste in toto a carico dell'opponente.
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