Azione del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass. e litisconsorzio necessario: quando necessita
21 Maggio 2019
Traendo anche spunto dalla recentissima decisione dei Supremi Giudici (Cass. civ., sez. III, sent. 13 febbraio 2019, n. 4147) che in conseguenza del richiamo al “caso fortuito” quale limite di applicabilità della norma, ha stabilito la necessità che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro, il Tribunale ha deciso che il principio affermato per l'azione diretta disciplinata dall'art. 144 cod. ass., come sopra evidenziato, deve mantenere la sua validità anche quando l'azione è promossa dal trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore. La ragione la si rinviene nel consentire all'assicuratore di opporre all'assicurato il giudicato della pronuncia che ha accertato una sua responsabilità, così da consentire all'assicurazione convenuta di far valere contro questo, in sede di rivalsa, le clausole contrattuali limitative del rischio inopponibili al terzo, nonché per tutelare l'impresa nell'ipotesi in cui il mezzo fosse circolato invito domino. L'estensore del provvedimento osserva come la decisione si ponga in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la presenza necessaria del responsabile del danno nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con l'azione diretta è regola che non soffre eccezioni neppure in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente Codice delle Assicurazioni, sia quella ordinaria ex art. 144, sia quella prevista dall'art. 149 sia, infine, quella disciplinata dall'art. 141 (Cass. civ., sez. III, sent., 2 dicembre 2014, n. 25421; Cass. civ., sez. III, sent., 22 novembre 2016, n. 23706). Diverse considerazioni devono essere svolte con riferimento alla posizione processuale del proprietario del veicolo antagonista. Infatti, ove l'assicuratore convenuto in giudizio dal trasportato riuscisse a fornire la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, sussisterebbe il caso fortuito, con conseguente rigetto della domanda proposta dal trasportato nei confronti dell'assicuratore ai sensi del comma primo dell'art. 141 cod. ass.; in detta ipotesi l'assicuratore convenuto non dovrà ripetere somme da alcuno e pertanto non vi è ragione di un litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo antagonista. Nell'ipotesi in cui, invece, l'assicuratore del vettore non adempia all'onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell'evento dannoso da questo, il processo non deve essere ulteriormente speso sul profilo della responsabilità, in quanto l'assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato. In tale ipotesi, pertanto, non c'è la necessità di far valere un giudicato sull'an nei confronti del conducente del veicolo antagonista e quindi, anche in questo caso, non c'è la necessità che sia parte del giudizio. |