L’attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 sull’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti

Claudio Sottoriva
Andrea Cerri
21 Maggio 2019

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 8 maggio 2019, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2007/36/CE, introduce nuove misure volte a incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti.
Premessa

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato lo scorso 8 maggio 2019, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, (la c.d. Direttiva SHRD 2) che modifica la direttiva 2007/36/CE, introduce nuove misure volte a incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti.

La Direttiva è volta a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione dell'esercizio dei diritti degli stessi.

Inoltre, al fine di favorire il controllo degli azionisti sulle operazioni con parti correlate (quindi a rischio insider) e limitare pertanto il rischio di fenomeni espropriativi realizzati con tali operazioni, la Direttiva ha introdotto specifiche previsioni volte ad assicurare un'informativa tempestiva e adeguati presìdi di tutela nel processo di deliberazione di tali operazioni.

La Direttiva UE 2007/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017

In base all'Allegato A della legge di delegazione europea n. 163 del 2017, recante le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione Europea, nonché per l'attuazione degli altri atti dell'Unione Europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, il Governo ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2007/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE (Shareholders' Rights Directive o SHRD)per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

La direttiva SHRD, come modificata dalla direttiva 2017/828/UE, è volta a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, attraverso un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, inoltre nel medio e nel lungo termine la facilitazione dell'esercizio dei diritti e degli obiettivi espressamente previsti nel testo della Direttiva.

In particolare, la Direttiva ha previsto un'armonizzazione minima, poiché in vari punti consente la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere deroghe o requisiti più stringenti, in considerazione delle specificità del diritto societario nelle diverse giurisdizioni dell'Unione Europea.

La struttura del d.lgs. di recepimento della Direttiva e le principali modificazioni ed innovazioni alla previgente normativa

L'art. 1 del Decreto Legislativo reca alcune modifiche all'art. 2391-bis c.c. in tema di operazioni con parti correlate, al fine di dare attuazione all'art. 9-quater introdotto dalla Direttiva, comunque in un'ottica di mantenimento dei presìdi di tutela già previsti dal diritto nazionale. Precisamente, viene introdotto il terzo comma per specificare i contenuti che la regolamentazione secondaria della Consob deve prevedere, laddove non l'avesse già fatto, per dare attuazione alla Direttiva.

Solo con riferimento agli azionisti la Direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di individuare misure di salvaguardia al fine di consentirne la partecipazione al voto. Con specifico riguardo agli amministratori, nel decreto l'individuazione delle ipotesi in cui sussiste il coinvolgimento dell'amministratore nell'operazione e in cui è previsto, quindi, l'obbligo di astensione del medesimo amministratore, è delegata alla regolamentazione secondaria della Consob. Con riferimento agli effetti dell'astensione degli amministratori sul quorum costitutivo per le delibere dell'organo amministrativo, si terrà conto dei principi già enucleati in relazione alle norme vigenti che prevedono obblighi di astensione per gli amministratori portatori di un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi (cfr. l'art. 53, comma 4, Testo Unico Bancario).

L'art. 2 del Decreto stabilisce le modifiche alla Parte III, Titolo II-bis, Capo IV, del Testo Unico della Finanza (TUF). In particolare all'art. 83-novies, comma 1, viene inserita la lettera g-bis al fine di imporre espressamente a carico degli intermediari gli obblighi di trasmissione delle informazioni. Per rafforzare la trasparenza sui costi dei servizi resi dagli intermediari è introdotto, dopo l'art. 83-novies, l'art. 83-novies.1 che recepisce l'art. 3 della Direttiva in tema di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi. Interventi di coordinamento con la nuova normativa sono stati introdotti altresì all'art. 82 TUF.

L'art. 3-bis della Direttiva prevede il diritto degli emittenti a identificare in qualsiasi momento gli azionisti, al fine di favorire, tramite la comunicazione tra emittente e soci, l'esercizio dei diritti di questi ultimi e il loro impegno, c.d. engagement, nei confronti della società. La Direttiva consente agli Stati membri di limitare l'identificazione agli azionisti titolari dei una partecipazione minima di capitale da definire in misura non superiore allo 0,5%. Il Legislatore italiano ha previsto, mediante la modifica dell'art. 83-duodecies del TUF, che “Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l'esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-bis, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell'emittente”.

L'art. 3 del Decreto prevede modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del TUF. In particolare, l'art. 3, comma 1, del Decreto reca attuazione delle norme della Direttivain materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo (artt. 9-bis e 9-ter). L'art. 9-bis introduce il diritto dei soci ad esprimersi sulla politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, individuandone altresì le finalità e i contenuti. L'art. 9-ter prevede che le società quotata predispongano e sottopongano al voto costitutivo dei soci una relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento contenente l'illustrazione dettagliata dei compensi ricevuti nell'esercizio di riferimento, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo dalla società quotata o da società del gruppo. L'art. 3, comma 2, recepisce le nuove norme relative alla trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi, nonché dei consulenti in materia di voto (proxy advisor). Conseguentemente, è stato modificato l'art. 123-ter del TUF prevedendo, tra l'altro, l'inserimento del comma 3-bis. Il nuovo comma statuisce che “La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e comunque in occasione di ogni modifica della politica medesima. Le società attribuiscono compensi solo in conformità con la politica di remunerazione sottoposta al voto dei soci. In presenza di circostanze eccezionali le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare. Per circostanze eccezionali si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato”.

Il comma 3-ter, aggiunto dal Decreto in commento, prevede inoltre che “La deliberazione prevista dal comma 3-bis non è vincolante. In caso di voto contrario da parte della maggioranza del capitale presente in assemblea, la società sottopone una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile”.

Il previgente comma 6 dell'art. 123-ter del TUF è stato modificato, prevedendo che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della relazione prevista dal comma 4. La deliberazione non è vincolante. L'esito della votazione è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2”.

Per dare concreta attuazione alle nuova normativa, è previsto che la Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e tenuto conto della normativa europea di settore, indichi le informazioni da includere nella prima sezione della relazione in materia di politica di remunerazione e le caratteristiche di tale politica tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9-bis della direttiva 2007/36/CE, nonché dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE. Sempre con regolamento, la Consob dovrà indicare le informazioni da includere nella seconda sezione della relazione sulla remunerazione in materia di compensi corrisposti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9-ter della direttiva 2007/36/CE.

Sempre l'art 3 del Decreto in commento prevede al Capo II, del Titolo III della Parte IV del TUF, dopo la sezione I-bis, l'inserimento della sezione I-ter contenente la disciplina relativa alla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

Il Decreto, tra l'alto, intervenendo sul comma 1-bis dell'art. 127-ter del TUF dispone che “L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società e la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2”.

L'art. 4 del Decreto introduce modifiche alla Parte V – “Sanzioni” – del TUF per dare attuazione alla Direttiva che richiede agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”, ”in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva”. Le nuove previsioni sanzionatorie in materia di relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e in materia di operazioni con parti correlate ricalcano l'impianto normativo del TUF in materia di sanzioni che prevede, per ogni materia, in caso di violazione della normativa primaria e della materia secondaria, una sanzione nei confronti della società e una sanzione nei confronti degli esponenti aziendali nelle ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di gravità.

L'art. 5 del Decreto introduce modifiche al d.lgs n. 252/2005, con l'inserimento del nuovo articolo 6-bis, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, che prevede l'osservanza delle disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter TUF in tema di trasparenza degli investitori istituzionali da parte dei fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo di cui all'art. 19, comma 1, e che rientrino tra quelli di cui agli artt. 4, comma 1, e 12, ovvero tra quelli dell'art. 20 aventi soggettività giuridica, attribuendo alla COVIP il potere di dettare disposizioni di attuazione in merito.

L'art. 6 del Decreto reca invece modifiche al d.lgs. n. 209/2005, il Codice delle Assicurazioni Private, prevedendo, in particolare, l'inserimento di una normativa dedicata alle imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali.

L'art. 7 del Decreto stabilisce le disposizioni transitorie e finali. In particolare, è previsto che il Decreto entri in vigore il 10 giugno 2019 (il termine di recepimento della Direttiva è fissato al 10 giugno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati - termine per l'invio delle osservazioni scaduto il 18 dicembre 2018) con alcune deroghe specifiche. Le disposizioni di attuazione previste dal Decreto devono essere adottate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore con, tuttavia, alcune eccezioni.

L'art. 8 del Decreto, da ultimo,reca le disposizioni di invarianza finanziaria.