Rateazione

Andrea Marchegiani
30 Aprile 2019

Con il termine “rateazione” si intende la suddivisione in più rate di un importo da pagare. Il D.P.R. n. 602/1973 stabilisce le regole della riscossione delle imposte sul reddito, e in particolare la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute, fino a un massimo di 72 rate mensili, a seguito di situazioni di difficoltà economica. Il D.L. n. 201/2011 ha poi previsto la possibilità, in caso di peggioramento della situazione di difficoltà economica, di prorogare le rateizzazioni già concesse fino a un massimo di ulteriori 72 rate. Inoltre è stata introdotta la possibilità di ottenere un piano di rateizzazione a rata variabile crescente. Il D.Lgs. n.159/2015 ha apportato alcune sostanziali modifiche alla disciplina di cui all'art. 19 del Dpr 602/73 con riferimento alla decadenza dal piano di rateizzazione o all'istituto del lieve inadempimento. Inoltre, con il D.L. 119/2018 sono stati riaperti i termini per la rottamazione dei carichi pendenti presso gli agenti della riscossione. .
Inquadramento

Se il contribuente titolare di un'impresa non riesce a pagare le cartelle esattoriali che gli vengono notificate in un'unica soluzione, può chiedere all'Agente della riscossione (Equitalia) di rateizzare il debito secondo un piano di dilazione ordinario (72 rate mensili) o straordinario (120 rate mensili).

Ottenuta una rateizzazione, è possibile chiedere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato da INPS, INAIL e Casse edili, e il certificato di regolarità fiscale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, per partecipare liberamente a gare e appalti.

In base all'attuale normativa (D.Lgs.. n. 159/2015) per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive (in luogo delle precedenti 8).

In evidenza: Differenza per la decadenza tra le nuove e le vecchie rateazioni

L'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2015 specifica che le innovazioni operano dalle dilazioni concesse a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, quindi per quelle pregresse la decadenza continua a verificarsi con il mancato pagamento di otto rate del piano, pure non consecutive.

La decadenza dal beneficio della rateazione opera di diritto e non occorre che venga accertata con specifico atto amministrativo.

In tale circostanza, l'intero importo iscritto a ruolo non ancora versato è automaticamente e immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Se invece il contribuente è decaduto entro il 30 giugno 2016, può chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione anche senza saldare tutte le rate scadute presentando, entro il 20 ottobre 2016, apposita istanza con il modulo RR1 (Legge n. 160/2016).

Dopo tale data, infatti, il contribuente può comunque essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

In evidenza: Slittano le scadenze delle rate per i titolari P.IVA mod. redditi 2018

Con il D.P.C.M 10 agosto 2018, G.U. serie generale 14 Agosto 2018 n. 188, vengono modificate le scadenze dei versamenti rateali delle imposte sui redditi ed IRAP per i titolari di partita IVA determinate con la presentazione del modello redditi 2018, al fine di eliminare la doppia scadenza prevista nell'originaria rateizzazione al 20 Agosto.

A seguito di tale decreto le nuove scadenze sono:

  • 20 agosto 2018 (prima rata);
  • 17 settembre 2018 (seconda rata);
  • 16 ottobre 2018 (terza rata);
  • 16 novembre 2018 (quarta rata)
Presentazione della domanda

Piano ordinario

Per debiti fino a 60.000 € è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche online), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

In questo caso è possibile accedere al piano ordinario di dilazione del debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) in maniera automatica; è inoltre possibile scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

In evidenza: Determinazione della soglia di 60.000 €

Oltre all'importo per cui si richiede la rateizzazione, concorre alla determinazione della soglia di 60.000 € anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.

Per debiti superiori a 60.000 €, invece, è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, e cioè:

  • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: la certificazione relativa all'Indicatore della situazione reddituale (ISEE);
  • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa e copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.

Se la richiesta viene accolta diventa possibile pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni).

Anche in questo caso:

  • il debito residuo di piani di dilazione già in corso concorre a determinare la soglia di 60.000 €;
  • si può scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

Piano straordinario

Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo il piano ordinario (72 rate mensili) può chiedere una dilazione fino a 120 rate di importo costante presentando i documenti che attestino la comprovata e grave situazione di difficoltà economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:

  • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
  • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l'indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.

In evidenza: Requisiti di accesso al piano straordinario e determinazione del numero di rate

È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.

In evidenza: Indice Alfa e indice di liquidità

L'indice di liquidità viene determinato secondo la seguente formula:

(Liquidità differita + Liquidità corrente) / passivo corrente
Dove:

  • per liquidità differita si intende la somma algebrica dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo e degli altri titoli compresi tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
  • per liquidità corrente si intendono le disponibilità liquide di cui alla voce C) IV dello stato patrimoniale attivo (depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa);
  • per passivo corrente si intende il valore dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo di cui alla voce D) dello stato patrimoniale passivo.

L'indice Alfa viene determinato secondo la seguente formula:

Debito complessivo / valore della produzione rettificato * 100

Dove:

  • per debito complessivo si intende la somma dell'importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere in base al/i precedente/i provvedimento/i di rateazione/i e dell'eventuale nuovo debito comprensivo di interessi di mora, oneri di riscossione, oneri di esecuzione e diritti di notifica della cartella/e. L'eventuale rateazione del nuovo debito andrà richiesta con separata istanza;
  • il valore della produzione rettificato è pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico ossia, rispettivamente “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione” e “Altri ricavi e proventi”. Qualora il debitore fornisca una relazione economico-patrimoniale relativa ad un periodo di riferimento infrannuale, al denominatore dell'Indice Alfa dovrà essere inserito, come “valore della produzione rettificato”, la somma degli importi 1-3-5 della voce A del Conto economico risultante dalla predetta relazione economico-patrimoniale infrannuale, rapportato su base annuale utilizzando la seguente formula: (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) x 12. Nel caso in cui il debitore ritenga che il valore della produzione rettificato così calcolato non sia idoneo a rappresentare correttamente la sua situazione economica attuale, dovrà inserire al denominatore dell'Indice Alfa la somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico risultanti dall'ultimo bilancio approvato e depositato.

Invio della richiesta

Dopo aver compilato l'apposito modulo sarà possibile inviare la richiesta:

  • con raccomandata;
  • direttamente allo sportello competente per territorio e citato in cartella\avviso;
  • con modalità telematiche (online).

In evidenza: Allegati

È necessario allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.

In caso di documentazione incompleta verrà richiesta un'integrazione, in modo tale da poter completare la pratica, mentre in presenza di tutti i requisiti la domanda sarà accettata e si riceverà il piano dei pagamenti e i bollettini per effettuare il versamento mensile entro la data di scadenza indicata.

In evidenza: Impossibilità di attivazione di procedure cautelari o esecutive
Finché il contribuente è in regola con i pagamenti, l'agente della riscossione non può attivare nessuna procedura cautelare o esecutiva (ad esempio l'ipoteca, o il fermo).

Per i pagamenti effettuati oltre la scadenza, l'importo della rata dovrà essere aggiornato, aggiungendo gli interessi di mora previsti per legge.

Proroga

Nel caso non sia più possibile sostenere il piano di rateizzazione in corso a causa del peggioramento della situazione economica dell'impresa (purché il piano di rateizzazione in essere non sia decaduto) è possibile chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.

La proroga è richiedibile una sola volta e può essere:

  • ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni);
  • straordinaria, fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.

In evidenza: Dimostrazione dell'aggravamento della situazione economica

Per dimostrare l'aggravamento della condizione economica i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati devono produrre un nuovo modello ISEE di valore inferiore, solo se sono trascorsi 12 mesi dalla precedente certificazione, altrimenti è necessario documentare gli eventi che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale che non consentono di sostenere più il pagamento della dilazione in corso, come ad esempio un'improvvisa e oggettiva crisi di mercato (anche locale), ecc.

Le altre imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi.

La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell'Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell'Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).

A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, le rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.

Enti creditori che gestiscono in proprio la rateizzazione

Nel caso in cui alcuni Enti creditori (ad es. Comuni, associazioni, consorzi, ecc) scelgano di gestire la concessione della rateizzazione delle somme richieste nelle cartelle in maniera diretta, il contribuente dovrà rivolgersi direttamente a loro, e non all'Agente della riscossione.

Il contenuto del D.Lgs. 24 settembre 2015 , n. 159

Secondo quanto disposto dal c. 7 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 159/2015, le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi e poi decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente Decreto (vale a dire il 22 ottobre 2015), possono essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili.

Per usufruire di tale opportunità il contribuente deve presentare (inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto) una “semplice richiesta” all'agente della riscossione; bisogna però tener presente che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione.

In questo caso, resta ferma l'applicazione delle disposizioni compatibili di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, vale a dire:

  • comma 1-quater: iscrizione di ipoteca o fermo, ma solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione, ovvero di decadenza;
  • lettere b) e c) del comma 3: riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, e possibilità di nuova rateizzazione se all'atto di presentazione della richiesta le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate;
  • comma 4: scadenza delle rate mensili nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
Il contenuto della Legge di Stabilità 2016

In seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 (riammissione ai piani di rateazione relativi a cartelle di pagamento), il Legislatore è ora intervenuto (con la Legge di Stabilità 2016) a beneficio dei contribuenti decaduti da piani di rateazione, con riferimento agli accertamenti con adesione (mentre nel precedente intervento si parlava di cartelle di pagamento).

L'intervento legislativo riguarda, infatti, secondo quanto disposto dai commi dal n. 134 al n. 138 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, la definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs. n. 218/1997.

Tale “nuova” riammissione al pagamento rateale è, rispetto al caso descritto nel D.Lgs. n. 159/2015, circoscritta in modo specifico dal punto di vista oggettivo e sotto il profilo temporale.

Scendendo nel dettaglio, con tali disposizioni il Legislatore stabilisce che la riammissione al pagamento rateale:

  • è riservata esclusivamente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute in esito ad accertamenti con adesione;
  • è limitata alla rateazione delle imposte dirette (sono quindi escluse le definizioni in accertamento con adesione in materia di imposte indirette, quali Iva, imposta di registro, ipotecaria e catastale,
  • riguarda solamente i contribuenti decaduti da precedenti piani di rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 e solo a condizione che entro il 31 maggio 2016 essi versino la prima delle rate scadute.

Stando alle disposizioni sopra descritte, quindi, è possibile desumere che tale possibilità è riservata esclusivamente (e non anche a tutti i contribuenti cd. morosi) ai soggetti:

  • che hanno definito con l'Agenzia delle Entrate un accertamento con adesione;
  • che hanno scelto il pagamento delle somme dovute in modo rateale, non rispettando le scadenze del relativo piano di ammortamento.

In evidenza: Perfezionamento dell'adesione e aumento del numero delle rate

Il perfezionamento dell'adesione (regolato dagli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/97) avviene attraverso:

  • la predisposizione e sottoscrizione dell'atto di adesione;
  • il pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto o della prima rata in caso di pagamento rateale;
  • l'esibizione e consegna della ricevuta di pagamento e ritiro della copia dell'atto di adesione.

Riprendendo tali aspetti, la Legge di stabilità decreta che i contribuenti interessati alla nuova possibilità di rateazione devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate (nei 10 giorni successivi al versamento) una copia della quietanza del pagamento della prima delle rate scadute, al fine di ottenere la sospensione di eventuali iscrizioni a ruolo o procedure esecutive da parte dell'Agente della riscossione.

Spetterà, poi, all'Agenzia delle Entrate:

  • ricalcolare le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
  • verificare il versamento delle rate residue.

Si ricorda infine che relativamente alle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione il D.Lgs. n. 159/2015 ha innalzato il numero di rate massimo per le somme di importo superiore ad € 50.000 (passando da 12 a 16 rate trimestrali).

Il contribuente “riammesso” deve prestare particolare attenzione ai seguenti due aspetti:

  • le eventuali eccedenze versate in virtù del nuovo piano di rateazione rispetto all'ammontare ricalcolato non costituiscono somme ripetibili;
  • il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la definitiva decadenza dello stesso contribuente dal piano di rateazione, con l'impossibilità di applicare una qualsiasi altra proroga del pagamento in questione.

In evidenza: rateazione e sanzioni rimborsabili

L'art. 1, comma 134, della Legge di Stabilità 2016 prevede che, nelle ipotesi di adesione o di omessa impugnazione degli accertamenti, i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Con la Circolare n. 12/E/2016, tenuto conto che la finalità della norma è quella di ripristinare l'originario piano di rateazione consentendo al contribuente di riprendere il pagamento delle rate come se non si fosse mai verificata la decadenza, l'agenzia delle entrate ha chiarito che viene meno la ratio della sanzione del 60%, ovviamente con riguardo alle sole imposte dirette.

Ne consegue che, qualora il contribuente, a seguito di iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza, avesse già eseguito dei pagamenti all'Agente della riscossione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in sede di rielaborazione del piano di ammortamento, provvederà a imputare alle rate ancora dovute anche gli importi già pagati a titolo di sanzione, fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze.

Rottamazione ter

L'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (cd. rottamazione delle cartelle).

Successivamente, l'art. 1 del D.L. n. 148 del 2017 – oltre a prorogare il termine per il pagamento delle rate relative alla definizione 2016 - ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi, permettendo di estinguere con modalità agevolate anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (cd. rottamazione 2017).

Il citato provvedimento ha anche riaperto la definizione agevolata dei carichi 2000-2016 per i quali non fosse stata presentata tempestivamente la domanda, oppure ove il contribuente non avesse potuto accedere alla rottamazione 2016 per mancato pagamento tempestivo di precedenti piani di rateazione.

Il D.L. n. 148 del 2017 ha rinviato, per quanto non espressamente derogato, alla procedura individuata dal richiamato D.L. n. 193.

Con l'adesione alla definizione agevolata al contribuente è stato consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

La procedura ha previsto la presentazione di una domanda (il cui termine di presentazione, ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, è scaduto il 15 maggio 2018) e una successiva comunicazione di diniego o di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate (che ha comunicato, entro il 30 giugno 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse). Sia il D.L. n. 193 del 2016, sia il decreto-legge n. 148 del 2017 hanno consentito al debitore aderente alla procedura di pagare il quantum dovuto in un'unica soluzione, ovvero a rate.

In particolare:

  • per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (art. 1, co. 6 del D.L. n. 148 del 2017) il pagamento è stato effettuato in un'unica soluzione, oppure in un massimo di cinque rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l'ultima entro il 28 febbraio 2019;
  • per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 8, lettera b) del D.L. n. 148 del 2017), il pagamento è stato effettuato in un'unica soluzione o in un massimo di tre rate, così suddivise:
  • l'80 per cento delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20 per cento, in un'unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di ciascuna delle rate in cui è dilazionata la somma “rottamabile”, la Definizione agevolata non produce effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione riprende le procedure di riscossione ordinarie.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono state escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali, ai sensi dell'art. 6, comma 10 del decretolegge n. 193 del 2016.

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata ha riguardato i soli interessi sulle sanzioni amministrative.

Con la circolare 2/E dell'8 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alla disciplina in esame.

Con l'art. 3 del D.L. 23.10.2018 n. 119 è stata introdotta la Rottamazione TER”, ossia la terza edizione della sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, che comporta per chi ne fruisce lo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.

Inoltre, con riguardo ai rapporti di questa edizione della rottamazione con le precedenti (prima rottamazione, ex art. 6 del D.L. 193/2016 e rottamazione bis, ex art. 1 del D.L. 148/2017) viene data la possibilità ai contribuenti di mettersi in regola.

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal D. L. 148/2017 (cosiddetta “Rottamazione Bis”) ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre, come prevede l'art. 3 del Decreto Fiscale, D.L. 119/2018.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, come nelle precedenti edizioni, entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento automatico dell'importo residuo da pagare relativo alla cosiddetta “rottamazione bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite.

Unitamente alla Comunicazione l'agente della riscossione invierà ai debitori interessati, i bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018 (ossia i debiti dal 200 al 2010 di importo fino a mille euro).

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni delle rate differite in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Per effettuare il pagamento delle rate scadute entro il 7 dicembre 2018, è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui una copia è disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione.

In ogni caso, è possibile chiederne una copia compilando il form dedicato nel sito, in cui verrà richiesto di:

- inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata;

- allegare la documentazione necessaria al riconoscimento;

- indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.

Canali di pagamento della Rottamazione

  • portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • App EquiClick;
  • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • home banking;
  • punti Sisal e Lottomatica;
  • tabaccai convenzionati con Banca 5;
  • sportelli bancomat (ATM);
  • compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione.

Circa la possibilità di pagare i tributi rottamabili mediante compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione, si segnala la novità del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, c.d. Decreto Dignità, che prevede, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, l'applicazione anche per l'anno 2018 delle disposizioni contenute nell'art. 12, co. 7-bis del D.L. n. 145 del 2013, attraverso le medesime modalità previste dal DM 24 settembre 2014 recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”.

Si riepiloga in tabella il nuovo scadenzario previsto per il recupero delle somme non versate relative alle precedenti edizioni.

La nuova edizione della Rottamazione ter dei ruoli prevede l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 senza corrispondere:

  • sanzioni comprese nei carichi;
  • gli interessi di mora di cui all'art. 30, co. 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
  • le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, co. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,

versando le somme:

  • affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • aggio delle stesse e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento,

con le seguenti modalità:

  • unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
  • oppure nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Ambito oggettivo della Rottamazione ter

Sono INCLUSI

I ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017;

Assoluta novità rispetto al passato è la possibilità, negata invece nelle due precedenti edizioni, di definire in modo agevolato anche i carichi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea. In particolare saranno definibili i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'art. 6, co. 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'art. 1, co. 5, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b) , numero 1), dello stesso articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017.

Sono ESCLUSI

  • gli importi dovuti a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco temporale più ampio è certamente la novità più rilevante di questa edizione della Rottamazione ter.

In caso di pagamento rateale ai sensi del co. 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti le ordinarie regole della dilazione di pagamento.

L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

Per aderire il debitore deve presentare, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet (la legge prevede che i modelli saranno disponibile entro 20 giorni dal 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Decreto fiscale). Nella dichiarazione il debitore sceglie anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate.

Modalità pagamento delle somme dovute

a) domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante la domiciliazione sul c/c;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero delle rate prescelte, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso:

  • i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
  • il pagamento non può essere rateizzato.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Ill D.L. 135/2018, Decreto semplificazioni consente l'accesso alla “rottamazione-ter” anche a coloro che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018.

In questo caso, chi non ha pagato può accedere ai benefici previsti dalla “Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni):

  • le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
  • le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Saldo e stralcio delle cartelle (legge di bilancio 2019)

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il comunicato del 2 gennaio, sintetizza i profili principali della disciplina “Saldo e stralcio” delle cartelle, contenuta nei commi 184 e seguenti della Legge n. 145/2018.

Possono aderire le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti casi:

  • quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
  • alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della L. del 27/1/2012, n. 3.

Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da:

  • omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali;
  • contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.

Il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, viene modulato secondo l'Indicatore della situazione economica del nucleo familiare:

  • 16% delle somme dovute, con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Per i soggetti per cui la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.

Oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell'azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

Con l'inclusione automatica nella “rottamazione-ter” (limitatamente alle sole persone fisiche e ai debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018), il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) prevede che il pagamento delle somme dovute debba essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

  • in 17 rate, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
  • in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).
Abolizione Equitalia

Con il D.L. n. 193/2016 (cd. “Decreto Fiscale”) il Legislatore ha sancito l'abolizione dell'attuale agente della riscossione, Equitalia S.p.A.

In particolare l'art. 1 del citato Decreto stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte”.

Viene inoltre stabilito che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sarà successivamente svolto da un ente interno all'Agenzia delle Entrate denominato “Agenzia delle Entrate - riscossione”.

Detto ente subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia ed assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni ex DPR n. 602/1973.

Si precisa inoltre che le disposizioni introdotte dall'art. 9 del D.Lgs. n. 159/2015 restano valide.

In ogni caso, fino alla data del 1 luglio 2017 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente.

Riferimenti

Normativi

  • D.L. 135/2018, Decreto semplificazioni
  • D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172
  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
  • Legge 7 agosto 2016, n. 160
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159
  • Art. 40, D. L. 24 aprile 2014, n. 66
  • D.M. 6 novembre 2013
  • Art. 53, D.L. 21 giugno 2013, n. 69
  • Art. 52, D.L. 21 giugno 2013, n. 69
  • Provvedimento 19 giugno 2013, n. 68956
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228
  • Art. 5, D.L. 6 luglio 2012, n. 95
  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16
  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78
  • Art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203
  • D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • Art. 19, D.P.R. 19 settembre 1973, n. 602

Giurisprudenza

  • Cass. civ. sez. trib., 31 maggio 2013, n. 13750
  • Cass. civ. sez. trib., 8 maggio 2013, n. 10771
  • Cass. civ. sez. trib., 17 aprile 2013 n. 9308
  • Comm. trib. prov. Milano, 12 aprile 2011, n. 152
  • Cass. civ., sez. trib., 15 dicembre 2010, n. 25326
  • Cass. civ., sez. un., ordinanza 30 marzo 2010, n. 7612
  • Corte Cost. 8 giugno 2000, n. 178
  • Corte Cost. 30 dicembre 1999, n. 464
  • Corte Cost. 22 aprile 1999, n. 142

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 22 aprile 2016, n. 13/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 8 aprile 2016, n. 12/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 9 maggio 2013 n. 14/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 aprile 2013, n. 27/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 marzo 2013, n. 21/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 febbraio 2013, n. 9/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 25 maggio 2012, n. 15/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 dicembre 2011, n. 132/E
  • INPS, Circolare 14 giugno 2010, n. 73
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