Cause ostative al regime forfettario: l'Agenzia chiarisce
21 Maggio 2019
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 146 pubblicata ieri, è tornata sul tema delle cause ostative al regime forfettario. L'istante rappresentava di svolgere l'attività di ingegnere in qualità di libero professionista, adottando un regime forfettario e detenendo il 50% delle quote di partecipazione in una s.r.l. (la restante partecipazione del 50% apparteneva ad un'altra persona fisica a lui non collegata). L'istante chiedeva quindi di poter continuare ad applicare il regime forfettario, considerato che nel 2018 aveva realizzato un volume di compensi non superiore al limite previsto dalla legge. L'Amministrazione, nella sua Risposta, ha richiamato la precedente Circolare n. 9/E/2019, osservando che, affinché operi la causa ostativa, è necessaria la compresenza: sia del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e sia dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. In assenza di una di tali condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario. Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'istanza, dunque, il contribuente può dunque aderire per il 2019 al regime forfettario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno; ma, come espressamente chiarito nella Circolare n. 9/E/2019, il possesso di una partecipazione al 50% determina una forma di controllo; per altro, nel caso osservato, con una sussistente riconducibilità delle due attività economiche esercitate. Essendo dunque integrata la causa ostativa (di cui alla all''art. 1 c. 57 lett. d) L. n. 190/2014), l'istante decadrà dal regime forfettario nel periodo d'imposta 2020. |