Forfettario: la linea spartiacque per l'operatività della causa ostativa è il 10 aprile

La Redazione
22 Maggio 2019

Regime forfettario: 10 aprile 2019, se dopo tale data, l'aderente al regime non effettua cessioni alla S.r.l. e cessa il controllo sulla medesima, non solo potrà beneficare del regime per tutto il 2019 ma neppure decadrà dal medesimo nel 2020.

La linea spartiacque per l'operatività della causa ostativa che impedisce di applicare il regime forfettario ai contribuenti che controllano società a responsabilità limitata che svolgono la medesima attività, coincide con la data di pubblicazione della Circolare n. 9/E: il 10 aprile 2019. Se, dopo tale data, l'aderente al regime non effettua cessioni alla S.r.l. e cessa il controllo sulla medesima, non solo potrà beneficare del regime per tutto il 2019 ma neppure decadrà dal medesimo nel 2020. A chiarirlo è la Risposta n. 152 pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate.

Il caso

La fattispecie vede protagonista un professionista che, oltre a svolgere l'attività di consulenza amministrativa con la propria Partita IVA in regime forfettario, è socio al 50% e amministratore unico di una società a responsabilità limitata avente il medesimo codice ATECO della Partita IVA (702209, “altre attività di consulenza amministrativa”).

Le indicazioni delle Entrate

L'Amministrazione finanziaria, appurato che nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni che fanno scattare la causa ostativa prevista dalla lett. d), c. 57, Legge n. 190/2014 (controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni), ha precisato che: “al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario, sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare stessa, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l'attività di amministratore, da parte dell'istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi e se l'istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.