Litispendenza europea: no al regolamento di giurisdizione

Redazione scientifica
22 Maggio 2019

Il rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione non è esperibile qualora spetti al giudice preventivamente adito l'accertamento della sussistenza o meno della giurisdizione perché tale è il meccanismo previsto dalla normativa euro-unitaria per risolvere la questione della giurisdizione in caso di litispendenza europea.

Il caso. La vicenda contrattuale intercorsa tra una banca e una società sfocia in contestazioni che hanno portato le parti ad agire rispettivamente davanti alla giurisdizione inglese e a quella italiana.

La banca ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con riferimento al giudizio instaurato davanti al tribunale di Torino dalla società. Con il regolamento la banca richiede di accertare la competenza in via esclusiva del giudice inglese, preventivamente adito e pattiziamente riconosciuto come unico giudice competente a conoscere delle domande inerenti il contratto stipulato con la società, in forza della clausola di attribuzione della giurisdizione al predetto giudice, contenuta in un articolo del contratto.

Litispendenza europea. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rilevato che, nella specie, ricorre una ipotesi di litispendenza europea trattandosi di domande, proposte dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti, fra le quali vi è identità di titolo (perché vertono sullo stesso rapporto giuridico) e identità di oggetto. Il P.G. ha ritenuto che, nei casi, come quello in esame, in cui le parti invocano confliggenti clausole di proroga della giurisdizione, il conflitto deve risolversi nel senso previsto dalla regola generale sulla litispendenza, secondo cui l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finchè sia stata accertata la competenza della autorità giurisdizionale adita in precedenza.

Regolamento preventivo di giurisdizione. Ritiene poi il Procuratore Generale che alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr., Cass. civ., Sez. Un., n. 30877/2017) il rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione non è esperibile qualora spetti al giudice preventivamente adito l'accertamento della sussistenza o meno della giurisdizione perché tale è il meccanismo previsto dalla normativa euro-unitaria per risolvere la questione della giurisdizione in caso di litispendenza europea.

Principi di diritto. La Corte ha ritenuto fondata la richiesta del procuratore generale. Pertanto, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso ha affermato i seguenti principi di diritto:

«1. Il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione previsto dall'art. 31 § 2 del reg. UE n. 1215/2010, non opera in caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione operative in caso di litispendenza o connessione delle controversie rimanendo attribuita in tali casi la decisione sulla giurisdizione al giudice preventivamente adito.

2. Non è esperibile e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di diversi paesi dell'Unione europea, relativamente a controversie in cui sussista una ipotesi di litispendenza o connessione, qualora il giudice straniero sia stato preventivamente adito in base a una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione rispetto al giudice italiano successivamente adito anche esso in base a una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione».

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