L’azione individuale del socio verso l’amministratore: il requisito del danno diretto

La Redazione
22 Maggio 2019

L'azione individuale di responsabilità, attribuita ai singoli soci nei confronti degli amministratori dall'art. 2395 c.c. e dall'art. 2476 comma 6, c.c. per le s.r.l., presuppone, oltre al compimento di atti gestori dolosi o colposi, la produzione di un danno direttamente incidente sul patrimonio personale del singolo socio.

L'azione individuale di responsabilità, attribuita ai singoli soci nei confronti degli amministratori dall'art. 2395 c.c. e dall'art. 2476 comma 6, c.c. per le s.r.l., presuppone, oltre al compimento di atti gestori dolosi o colposi, la produzione di un danno direttamente incidente sul patrimonio personale del singolo socio. L'azione esige, quindi, che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrrecati al patrimonio sociale, ma di danni diretti in capo al socio, come conseguenza immediata della condotta dell'amministratore; grava sul socio attore la priva del danno diretto, oltre che della natura dolosa o colposa della condotta dell'amministratore e del nesso causale.

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