Esenzioni fiscali sul bollo auto: via libera della Consulta alla discrezionalità regionale
21 Maggio 2019
Il giudizio riguarda la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, dell'art. 7, co. 2, della Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 15/2012: la norma regionale prevedeva l'esenzione fiscale per i veicoli classificati d'interesse storico o collezionistico di età compresa fra i 20 e 30 anni, solo se il mezzo fosse stato iscritto in uno dei registri riconosciuti dal Codice della strada.
La Corte, nel motivare la sua decisione, fa riferimento all'art. 8, co. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 nella parte in cui afferma che “fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale”. A tal proposito, chiarisce che “alla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale”. Per questo, nella parte in cui viene ampliato l'ambito di applicazione dell'esenzione, non si può ritenere che la norma regionale abbia valicato il limite massimo di manovrabilità stabilito dal principio di coordinamento, di cui al co. 2 dell'art. 8 del D.lgs. n. 68 del 2011 citato.
La tassa automobilistica si configura quindi come “un tertium genus, rispetto al quale le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati) e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione”.
In conclusione, l'unico limite alla discrezionalità regionale si configura nel non spingersi oltre il limite massimo previsto dallo Stato: rispettato questo, le regioni godono di libertà anche nell'estendere le esenzioni ai casi in cui le leggi nazionali non le prevedono. |