I criteri di scelta nel licenziamento collettivo: indefettibile la precisazione delle concrete modalità applicative
20 Maggio 2019
Licenziamento collettivo: nella comunicazione al lavoratore è sufficiente indicare i criteri di scelta se stabiliti in sede sindacale?
Il legislatore, al comma 9 dell'art. 4, l. n. 223 del 1991, dispone espressamente che il datore è tenuto non soltanto a comunicare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ma anche la puntuale esplicazione delle modalità applicative degli stessi, anche se stabiliti con accordo sindacale.
Ciò in quanto il destinatario della comunicazione deve potere comprendere le ragioni della propria individuazione nell'insieme dei lavoratori.
La procedura fissata dall'articolo suddetto è diretta non solo a tutelare gli interessi delle oo.ss. ma anche quello del lavoratore alla conservazione del contratto, da ritenersi non sacrificabile se non nel rispetto di tutte le componenti regolate dalla legge, sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale.
Non sarà da ritenersi dunque sufficiente la mera enunciazione dell'applicazione dei criteri concordati senza la precisazione circa le concrete modalità applicative.
Cfr: Cass., sez. lav., 10 aprile 2019, n. 10047. |