I permessi ex legge 104 vanno esclusi dal computo delle ore lavorate

La Redazione
04 Marzo 2019

L'art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, stabilisce che il lavoratore “ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”. La norma garantisce quindi il diritto alla normale retribuzione e contribuzione e non a voci premiali liberamente concordate e legate all'effettiva presenza in servizio...

Il caso. Alcuni lavoratori hanno convenuto la società datrice di lavoro chiedendo di dichiarare la nullità degli accordi aziendali e delle disposizioni gestionali che escludono dal computo delle ore lavorate i permessi ex art. art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, ai fini dell'erogazione degli emolumenti istituiti con i predetti accordi, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.

I permessi ex lege 104 del 1992 vanno esclusi dal computo delle ore lavorate. L'art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, stabilisce che il lavoratore “ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.

La norma garantisce quindi il diritto alla normale retribuzione e contribuzione e non a voci premiali liberamente concordate e legate all'effettiva presenza in servizio.

Tali emolumenti infatti sono dei compensi legati alla produttività che presuppongono la presenza effettiva.

Essi sono corrisposti in misura variabile con lo scopo di incentivare la maggiore presenza in servizio.

Di conseguenza tali permessi non possono essere considerati ore lavorate a tutti gli effetti con la conseguenza che il trattamento retributivo da corrispondere non deve essere quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa.

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