Quotazione delle PMI: istituito il codice tributo per l’agevolazione fiscale
23 Maggio 2019
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 52/E del 21 maggio, ha istituito il codice tributo che le piccole e medie imprese potranno utilizzare per usufruire del credito d'imposta in caso di quotazione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018. L'art. 1, comma 89, della legge n. 205/2017, infatti, ha previsto che “Alle piccole e medie imprese […] che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro […] è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità”. Con successivo decreto del MISE 23 aprile 2018 sono state emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame: si veda, sul punto, la precedente news in questo portale; per consentire, quindi, l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6901” denominato “Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018”. |