Adempimenti in caso di scioglimento di cooperative disposto dall’Autorità di Vigilanza
02 Febbraio 2017
Con Risoluzione n. 14/E del 1 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali debbano essere gli adempimenti dichiarativi da compiere in caso di scioglimento di società cooperative disposto dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. La questione nasce dall'interpello formulato dal commissario liquidatore di una società cooperativa, il quale chiede, appunto, se in caso di scioglimento ex art. 2545-septiesdecies risulti applicabile la disciplina di cui all'art. 183 TUIR prevista per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa e se, pertanto, ai fini delle imposte sul reddito, l'intera fase del procedimento possa essere ritenuta un unico periodo di imposta. Ai sensi dell'art. 1, L. n. 400/1975, la l.c.a. conseguente allo scioglimento d'ufficio, per atto dell'autorità è disciplinata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa: secondo l'Agenzia delle Entrate, questo rinvio espresso alla normativa generale consente di rispondere positivamente all'interpello. È, pertanto, applicabile l'art. 183 TUIR “in caso di scioglimento per atto dell'autorità, ex articolo 2545-septiesdecies, laddove ovviamente si dia luogo alla liquidazione ai sensi del comma 2”. |