La legittimazione del curatore alle azioni di responsabilità per abusiva concessione di credito

La Redazione
08 Novembre 2017

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti della Banca, l'azione extracontrattuale per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessone di credito, diretta a mantenere in vita un'impresa decotta; il curatore è, invece, legittimato ad agire, ex artt. 146 l. fall. e 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile in solido del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore societario.

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti della Banca, l'azione extracontrattuale per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessone di credito, diretta a mantenere in vita un'impresa decotta: nel sistema delineato dalla legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa, finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica, al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione che, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore.

Il curatore è, invece, legittimato ad agire, ex artt. 146 l. fall. e 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile in solido del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore societario.

La responsabilità (concorrente) della banca deve basarsi sul medesimo titolo di responsabilità dell'amministratore: il curatore, quindi, deve strutturare l'azione risarcitoria come se stesse esperendo l'azione verso gli amministratori e non già quella, contrattuale e/o extracontrattuale, verso la banca per la condotta illecita di quest'ultima.

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