Il creditore estraneo all’accordo di ristrutturazione può presentare domanda di fallimento

La Redazione
23 Maggio 2019

Il creditore rimasto estraneo all'accordo di ristrutturazione dei debiti può presentare la domanda di fallimento dopo l'omologazione dell'accordo. La Cassazione, alla luce degli ultimi approdi della giurisprudenza in merito alla natura concorsuale dell'accordo di ristrutturazione, ha applicato in via estensiva ed analogica i principi generali comuni alle procedure concorsuali.

Il creditore rimasto estraneo all'accordo di ristrutturazione dei debiti può presentare la domanda di fallimento dopo l'omologazione dell'accordo. La Cassazione, alla luce degli ultimi approdi della giurisprudenza in merito alla natura concorsuale dell'accordo di ristrutturazione, ha applicato in via estensiva ed analogica i principi generali comuni alle procedure concorsuali.

Il caso. La Corte d'appello rigettava il reclamo proposto da una S.r.l. e dal suo amministratore, con l'intervento adesivo di un'altra società, avverso la sentenza con cui il tribunale dichiarava il fallimento della S.r.l., respingendo le eccezioni di improcedibilità della domanda di fallimento fondate sull'avvenuta omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. proposta dalla società stessa. Avverso il provvedimento, le società proponevano ricorso in Cassazione.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Nel Codice della crisi d'impresa, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, disciplinati nel medesimo Titolo IV tra gli “Strumenti di regolazione della crisi” – condividono il “Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 40 ss.) e sono connotati da una significativa comunanza di presupposti, soggettivi e oggettivi, nonché condizioni di accesso.

Domanda di fallimento post omologa del concordato. Nell'ipotesi di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, ed in caso di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può senz'altro avanzarne istanza di fallimento ex art. 6 l.fall., a prescindere dall'intervenuta risoluzione del detto concordato.

La sospensione del procedimento prefallimentare. Il procedimento prefallimentare non si sospende ai sensi dell'art. 20 L. n. 44/1999; lo stato di insolvenza va accertato tenendo conto di tutti i debiti fatta salva l'inesigibilità solo di quelli concretamente afferenti il reato denunziato.

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