La Cassazione sulla corretta interpretazione dell'art. 43 della legge assegni
24 Maggio 2019
IL CASO Una compagnia di assicurazioni instaura dinnanzi al Tribunale di Bologna un giudizio nei confronti di due istituti di credito per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della negoziazione di un assegno di traenza che era stato posto all'incasso contraffatto nell'importo e nell'identificazione del beneficiario. La domanda risarcitoria era fondata sull'affermazione della responsabilità della Banca negoziatrice e di quella trattaria ex art. 43 legge assegni e per mancata diligenza del riscontro del titolo, non avendo le stesse rilevato le alterazioni delle indicazioni originariamente apposte sull'assegno. Il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, rigettano le domande, ritenendo non sussistente nell'art. 43 legge assegni la responsabilità oggettiva, limitandosi alla previsione di un caso di responsabilità per colpa, e per nulla violato il dovere di diligenza richiesto agli Istituti di Credito. La compagnia ricorre dunque in Cassazione affidando il ricorso a due motivi.
CORRETTA INTERPRETAZIONE In particolare, il primo motivo riguarda la corretta interpretazione dell'art. 43 legge assegni. Parte ricorrente ritiene, infatti, che tale norma configura una figura di responsabilità oggettiva della banca in relazione al pagamento del titolo all'effettivo beneficiario e che la colpa, nel caso di pagamento a terzi non legittimati di un assegno con clausola di intrasferibilità, è irrilevante.
ONERE DI PROVARE LA DILIGENZA La Cassazione rigetta il ricorso ricordando quanto già chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12477/2018: «ex art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere esse assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2». La Corte rigetta dunque il ricorso e da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |