Impugnazione della cessione del contratto di lavoro
24 Maggio 2019
L'art. 32, l. n. 183 del 2010 impone l'impugnazione a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni applicabile anche (comma 4, lett. c) “alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento”.
Nel caso di specie, la parte ricorrente aveva impugnato espressamente la propria vicenda di trasferimento ad altra sede disposto dall'originario datore di lavoro, ma nulla aveva dedotto altrettanto espressamente in ordine alla vicenda di retrocessione dell'azienda che, invece, aveva posto a fondamento delle domande giudiziali formulate.
Il giudice osserva che la parte ricorrente, con l'impugnazione prevista a pena di decadenza, non avrebbe avuto l'onere di indicare con precisione le norme di legge ritenute violate, tuttavia senza dubbio avrebbe dovuto individuare la vicenda sostanziale e giuridica che intendeva censurare e dalla quale riteneva originarsi i diritti vantati in proprio favore. Nella missiva in esame, invece, nessun riferimento era contenuto alla vicenda successoria ex art. 2112, c.c. |